GESTIONE RIFIUTI EDILI: GUIDA ESSENZIALE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LE IMPRESE

Costruzioni - Impianti

La corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) è fondamentale non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche per garantire la conformità normativa ed evitare pesanti sanzioni. È essenziale che ogni impresa edile sia aggiornata sulle procedure e sui documenti necessari, specialmente quando si avvale di Centri Preliminari alla Raccolta (CPR) per il deposito temporaneo dei rifiuti prima dell`avvio a recupero o smaltimento.

Ecco i punti chiave da conoscere:

1. Il Deposito Temporaneo dei Rifiuti

Il "deposito temporaneo prima della raccolta", come definito dall`Art. 183 d.lgs. 152/06, consiste nel raggruppamento dei rifiuti in vista del loro trasporto verso impianti autorizzati. Per le imprese di costruzioni, questo deposito deve essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero l`intera area in cui si svolge l`attività di cantiere.

In caso di piccoli interventi edili o attività di manutenzione, il deposito può essere effettuato anche nel luogo dove si trova il domicilio o la sede dell’impresa che svolge l’intervento

Affinché il deposito temporaneo non necessiti di autorizzazione da parte dell`autorità competente, devono essere rispettate precise condizioni:

  • I rifiuti devono essere avviati a recupero/smaltimento con cadenza almeno trimestrale.
  • In alternativa alla cadenza trimestrale, l`avvio deve avvenire quando il quantitativo totale di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 30 metri cubi.
  • In ogni caso, il deposito temporaneo non può mai superare la durata di un anno, anche se il quantitativo non pericoloso è inferiore ai 30 metri cubi.
  • I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, rispettando le norme tecniche.
  • Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate con etichette o cartelli.

È severamente vietata qualsiasi operazione sui rifiuti in deposito temporaneo (recupero, selezione, cernita) che possa modificarne la tipologia o il codice CER.

2. Cosa Possono Accettare (e Non Accettare) i CPR

I CPR consorziati REC accettano solo specifiche tipologie di rifiuti edili, elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 4 del Disciplinare del Consorzio. È cruciale sapere che i CPR NON possono ritirare diverse tipologie di rifiuti comunemente generate in cantiere, tra cui:

  • Materiali isolanti (lana di vetro, lana di roccia, coibentazioni, ecc.).
  • Terra da scavo.
  • Rifiuti contenenti solventi e/o idrocarburi (latte di pitture, vernici, adesivi, sigillanti, ecc.).
  • Rifiuti contenenti amianto (eternit, canne fumarie).
  • Rifiuti radioattivi (rilevatori di fumo, ecc.).
  • Rifiuti contaminati da sostanze classificate cancerogene (classe 1 e 2), IPA, PCB, diossine, furani, cianuri (polveri, nerofumo, trasformatori, ecc.).
  • Rifiuti fangosi e/o liquidi.

Prima di conferire i rifiuti a un CPR, è quindi indispensabile verificare che rientrino tra i codici CER accettati.

3. Documentazione Essenziale: FIR e Scheda di Caratterizzazione

Per il trasporto dei rifiuti dal cantiere al CPR (o ad altro impianto), è obbligatorio il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Il FIR è un documento fondamentale per la tracciabilità dei rifiuti e il suo modello è cambiato con il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 Allegato II, in vigore dal 13/02/2025.

È l`impresa edile, in quanto "Produttore" del rifiuto, a dover emettere il FIR utilizzando i nuovi modelli cartacei. Il formulario deve accompagnare il rifiuto durante tutto il trasporto. Una copia rimane al produttore.

Inoltre, per i CER cosiddetti "speculari" (es. 17 01 07 - Miscugli di cemento, mattoni... diversi da 17 01 06; 17 06 04 - materiali isolanti diversi da 17 06 01 e 17 06 03; 17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da 17 08 01), il produttore è tassativamente obbligato a compilare una SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO per CIASCUN RIFIUTO e CANTIERE di provenienza. Questa scheda serve a dimostrare la non pericolosità del rifiuto.

4. RENTRI: Cosa Cambia per i Produttori

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema di tracciabilità, entrato in vigore il 15 giugno 2023. Mentre i CPR non sono soggetti obbligati all`iscrizione RENTRI per i rifiuti in ingresso, TUTTI i produttori (incluse le imprese edili), anche se non obbligati diversamente, devono registrarsi sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere il primo FIR. La vidimazione dei formulari avviene esclusivamente tramite RENTRI.

È prevista la digitalizzazione completa del FIR dal 13/02/2026. Tuttavia, i produttori non tenuti all`iscrizione al RENTRI continueranno ad emettere il FIR cartaceo anche dopo tale data, demandando la gestione del formato cartaceo al trasportatore e al destinatario.

5. Controllo e Gestione del Carico Non Conforme al CPR

All`arrivo al CPR, il personale specializzato effettua un controllo rigoroso della documentazione (FIR ed eventuale Scheda di Caratterizzazione) e un`ispezione visiva del carico prima, durante e dopo lo scarico. Il controllo visivo verifica la conformità del carico al FIR, l`omogeneità, l`assenza di materiali impropri o contaminanti e la non miscelazione dei rifiuti.

In caso di non conformità riscontrata, il carico viene RESPINTO. La motivazione del respingimento viene annotata sull`apposito spazio del FIR, di cui il CPR trattiene una copia. Per evitare respingimenti, è fondamentale che il rifiuto conferito corrisponda esattamente a quanto dichiarato sul FIR e sia privo delle tipologie non accettate e di contaminazioni.

6. Responsabilità del Produttore

La responsabilità del produttore dei rifiuti è esclusa a specifiche condizioni:

  • Il conferimento dei rifiuti deve avvenire a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento.
  • Il produttore/detentore deve ricevere la copia del formulario firmata dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento al trasportatore.

La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire tramite consegna diretta, PEC o servizi RENTRI. In caso di mancata ricezione della copia entro il termine, il produttore deve darne comunicazione alla Provincia competente per l`esclusione della responsabilità.

Le copie dei formulari devono essere conservate per tre anni dalla data di emissione.

Attenzione alle Sanzioni!

Effettuare il trasporto senza FIR, o con dati incompleti/inesatti, comporta sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 1.600,00 a Euro 10.000,00. Per i rifiuti pericolosi, o in caso di false indicazioni sulla natura del rifiuto (anche tramite certificati di analisi falsi), si applicano pene penali (reclusione fino a 2 anni - falsità ideologica). Anche indicazioni formalmente incomplete ma che consentono di ricostruire i dati, o la mancata conservazione/invio del FIR, comportano sanzioni ridotte (da Euro 260,00 a Euro 1.550,00).

Una gestione scrupolosa, la corretta compilazione della documentazione e la verifica preventiva della tipologia di rifiuti conferibile sono passi indispensabili per ogni impresa edile per operare in conformità e sicurezza.

          Condividi su WhatsApp

Print Friendly and PDF

Potrebbe interessarti anche

Iscriviti alla nostra newsletter

È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento facendo clic sul collegamento nel piè di pagina delle nostre e-mail. Leggi le condizioni per il trattamento dei dati personali

Usiamo Mailchimp come nostra piattaforma di newsletter. Cliccando sotto per iscriverti, riconosci che le tue informazioni saranno trasferite a Mailchimp per l'elaborazione.
Scopri di più sulle pratiche sulla privacy di Mailchimp qui.


inquadra il QrCode per iscriverti al nostro canale

Contattaci

 Confartigianato Imprese Como
  Viale Roosevelt, 15
  22100 Como (CO) - Italy

C.F. 80014380135
+39 031-3161
info@confartigianatocomo.it
PEC: confartigianatocomo@legalmail.it
D. Lgs 231/01 Codice Etico

Copyright @ 2024 Confartigianato Imprese Como | Policy - Privacy