CANONE RADIOTELEVISIVO SPECIALE

Notizia generale

Con riferimento alle numerose segnalazioni relative al ricevimento di una lettera che la RAI Radiotelevisione Italiana sta inviando a molti artigiani, ricordiamo che nessun tipo di canone (né ordinario né tanto meno speciale) è più dovuto, dal 2002, dalle imprese che riparano apparecchi radio e tv e/o li commercializzano: ciò in virtù della risoluzione n. 2003/79447 del 29 luglio 2003 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, in virtù della quale “compete l’esenzione del pagamento d’ogni tipo di canone d’abbonamento da parte dei soggetti che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione d’apparecchi radio-televisivi“.

 

Ne consegue che:

Tutte le imprese artigiane che esercitino attività diverse da “riparazione o commercializzazione di apparecchi radiotelevisivi”, quando hanno un apparecchio televisivo atto o adattabile (vedi tabella) a ricevere i segnali televisivi via etere, posto in un ambiente accessibile al pubblico (p.es. intrattenimento clienti) ovvero utilizzabile dai dipendenti (p.es. diffusione musicale da sorgente radio FM), devono pagare il “canone televisivo speciale” ovvero il “canone radio speciale”.

Viceversa, se in ufficio ci sono computer o altri apparecchi collegati ad internet, purché non dotati di sintonizzatore a radiofrequenza (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) cioè sistemi utilizzanti portanti fisici diversi da quello radio, non devono pagare alcun canone speciale.

Doveroso ricordare che il canone televisivo per utenze domestiche deve essere pagato quando si possieda uno o più apparecchi televisivi. Il canone ordinario relativo alla residenza è valido anche per le seconde case ma non può essere considerato valido per la sede dell’attività. 

 

Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione

della Radiodiffusione.

Tipologie di apparecchiature adattabili alla

ricezione della Radiodiffusione.

Tipologie di apparecchiature né atte adattabili alla

ricezione della Radiodiffusione

- Ricevitori TV fissi;

- Ricevitori TV portatili;

- Ricevitori TV per mezzi mobili;

- Ricevitori radio fissi;

- Ricevitori radio portatili;

- Ricevitori radio per mezzi mobili;

- Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);

- Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);

- Videoregistratore dotato di

sintonizzatore TV;

- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;

- Scheda per computer dotata di

sintonizzatore radio/TV;

- Decoder per la TV digitale terrestre;

- Ricevitore radio/TV satellitare;

- Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).

 

- PC senza sintonizzatore TV,

- monitor per computer,

- casse acustiche,

- videocitofoni.

Tabella tratta da un chiarimento interpretativo dell’Agenzia delle entrate del 22-02-2012 (Protocollo 12991) dove sono riportati “a titolo esemplificativo” apparati “atti” ed “adattabili”. Nel documento viene inoltre specificato che: “ i seguenti elenchi delle tipologie di apparati maggiormente significative che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti come un riferimento a garanzia delle Istituzioni e degli utenti finali”.

 

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