Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03091 del 12 novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il valore dei materiali presenti “a piè d’opera” nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.
Il quesito fa riferimento all’articolo 121, comma l-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
A tal riguardo, secondo il MEF, ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento richiesto, nella nozione di SAL è possibile includere solo le prestazioni effettivamente eseguite in cantiere. Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto «Asseverazioni » (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori « realizzati ».
(Rif. www.anaepa.it)
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