APPALTI PUBBLICI: DA ANAC INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL CEL

Costruzioni - Impianti

Con il Comunicato del Presidente ANAC del 03 ottobre us., l’ANAC ha fornito alcune indicazioni in merito alla compilazione dei certificati esecuzione lavori (CEL), ai fini della qualificazione della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale.

Tale pubblicazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.. n. 36/2023, nelle more dell’aggiornamento da parte di ANAC dei modelli da utilizzare per l’emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice.

Fino a nuove indicazioni – chiarisce l’Autorità – le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorità mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale ANAC.

Come previsto dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 272, sono acquisiti nel Casellario informatico i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.

In caso di subappalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. L’ANC spiega che questa indicazione è necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione consente, inoltre, di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.

(Rif. www.anaepa.it)

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