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   Notizia generale

MODIFICHE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA
Decreto - Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017

Como, 12 gennaio 2017

La norma introdotta dal Decreto - Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017,  ha modificato il termine ultimo entro il quale deve essere eseguita la registrazione delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati.

Il termine, in base alla nuova normativa, è individuato, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (esempio, una fattura di acquisto ricevuta nel 2017 dovrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017, ossia entro il 30 aprile 2018).

Conseguentemente è stato modificato anche l’esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che, tale diritto, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita (esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall’acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, ossia entro il 30 aprile 2018).

La nuova disposizione, in sostanza, ridetermina l’arco temporale entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, che, in base alla normativa previgente, era stabilito con riferimento alla « dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ».


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