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RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA 11,50% PER IL 2024: DOMANDE ENTRO IL 15 FEBBRAIO

L’INPS, con la circolare INPS 11 novembre 2024, n. 93, illustra le modalità operative per il godimento della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,5%, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e  confermata per il 2024 dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 16 maggio 2024.

Nel dettaglio, i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024 hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.

L’INPS ricorda che possono accedere al beneficio i datori di lavoro:

· in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

· non condannati in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza “gennaio 2025”.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione di questa riduzione contributiva, fino al 15 febbraio 2025.

(Rif. www.anaepa.it)


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