TAXI: SCADE A FEBBRAIO 2017 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA RELATIVA AI CONSUMI DEL 2016
ridotta ulteriormente l’entità dell’agevolazione, rispetto al 2015
Como, 7 febbraio 2017
entro la fine del mese di febbraio 2017 deve essere presentata l’istanza, da parte del titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi (o di noleggio con conducente limitatamente ai comuni dove è sostitutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per beneficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 2016. L’entità del credito d’imposta per taxisti e noleggiatori con conducente (ove sostitutivo del servizio taxi) è stata ridotta per l’anno 2016 del 56,87%. La riduzione riguarda i consumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016. L’effetto si produce sull’istanza da presentare entro il mese di febbraio 2017. Non hanno subito variazioni le modalità e i termini di presentazione dell’istanza che va presentata alla circoscrizione doganale competente. Relativamente ai consumi per l’anno 2016, l’istanza deve quindi essere presentata entro il 28 febbraio 2017, corredata del visto del Comune (dal quale risulta il possesso della licenza o dell’autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza, ecc). La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale. Tale provvedimento di riconoscimento del credito d’imposta tiene conto della citata riduzione. Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso il beneficio. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. In mancanza di una espressa disposizione in tal senso ai fini IRAP, il credito concorre alla formazione della base imponibile IRAP.