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   Notizia generale

IVA PER CASSA
la circolare delle entrate

Como, 13 maggio 2009


L’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, ha introdotto una misura volta a salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti IVA, con limitato volume di affari, in presenza di operazioni in cui non vi è l’immediato incasso del corrispettivo fatturato.
L’esigibilità dell’Iva e, quindi, l’obbligo del suo versamento, infatti, nasce quando l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, momento nel quale è obbligatorio emettere la fattura, come previsto dall’articolo 21, comma 4, del medesimo D.P.R., e cioè:
• consegna o spedizione, per le cessioni di beni mobili;
• stipula dell’atto per la cessione di beni immobili;
• pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
Tuttavia, sempre secondo l’articolo 6, l’esigibilità dell’imposta è anticipata in ogni caso, al momento dell’emissione della fattura, se precedente al momento dell’effettuazione dell’operazione.
La posticipazione del calcolo dell’imposta dovuta, fino al momento del suo incasso dai soggetti ai quali è stata addebitata, serve proprio per superare la discrasia temporale tra il momento del versamento e quello dell’incasso.
Il meccanismo è già conosciuto dal nostro ordinamento in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato ed altri enti pubblici, nonché per ulteriori specifiche operazioni (articolo 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72).
L’articolo in argomento, di fatto, prevede un ampliamento di tale meccanismo, seppure non generalizzandolo, ma introducendo dei limiti alla sua operatività (in particolare, soggetti entro un certo volume di affari, operatività esclusivamente tra soggetti IVA).
Il “differimento” deve essere indicato in fattura e comporta l’analogo differimento della detraibilità.
Va inoltre evidenziato che, nella versione originaria del decreto legge, il sistema dell’IVA per cassa era stato originariamente previsto in via sperimentale e solo per un limitato periodo di tempo (2009-2011). In sede di conversione in legge del decreto, il limite temporale è stato eliminato ed è stata prevista la sua introduzione a regime.


in allegato il pdf del provvedimento e la nuova circolare emanata dall'agenzia delle entrate.

Allegati
Dm_26_3_2009
Circ._20_E.pdf

Riferimenti
tel.031 3161 fax 031 278342

Contatti
fiscale@apacomo.it


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