Le Notizie di Confartigianato Como

   Notizia generale

LEGNO E PRODOTTI DERIVATI
dal 3 marzo in vigore il Reg.UE N. 995/2010

Como, 28 febbraio 2013


Il 3 marzo 2013 entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 995/2010 (Regolamento EUTR) “Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”, regolamento più comunemente conosciuto come DUE DILIGENCE. La Due Diligence è una normativa di emanazione comunitaria che ha lo scopo di regolamentare e legalizzare il commercio di legname all’interno della comunità europea. La maggior parte degli adempimenti previsti dalla Due Diligence si applica alle imprese che per prime immettono il legno e i prodotti in legno sul mercato comunitario (commercianti ed importatori di legname, etc..). La Due Diligence distingue due soggetti specifici:  “Operatore: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati”. In sintesi sono i soggetti che immettono per primi il legno ed i prodotti in legno nel mercato comunitario (boschivi, importatori di legname, etc..);  “Rivenditore (commerciante): una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale (di vendita e/o di produzione), vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato comunitario”. Gli “Operatori” sono i soggetti più coinvolti dal Regolamento UE n. 995/2010 e per essi è vietata l’immissione e l’utilizzo sul mercato comunitario di legname di provenienza illegale e sono previsti obblighi di tracciabilità. I “Rivenditori” devono invece solo conservare le informazioni sull'azienda da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno e quelle del cliente a cui li vendono; le imprese che non effettuano importazioni dirette di legname da fornitori extra comunitari, ma che acquistano le loro materie prime da operatori aventi sede nella Comunità Europea, sono comunque da considerarsi “rivenditori”. Con riferimento specifico ai “Rivenditori”, è giusto sottolineare che le aziende già conservano idonea documentazione; è infatti sufficiente continuare a registrare e ad archiviare la stessa documentazione contabile/commerciale che si è sempre utilizzato anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento nr. 995/2010 (bolle, fatture, …). Occorre conservare tale documentazione per cinque anni e solo fino all’ultimo punto di vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali. Cliccando qui è scaricabile il vademecum operativo a cura del Consorzio Servizi Legno Sughero (allegato), contenente le domande e risposte chiave sulla Due Diligence nella filiera bosco-legno-carta-arredo.

Allegati
legno_reg_ue_ 9952010 .pdf


Print Friendly and PDF