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CCNL AREA TESSILE ACCORDO DI RINNOVO

Il 16 luglio 2024, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, altre organizzazioni datoriali e i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l`Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022 (Allegato 1).

Durata dell`Accordo

Il nuovo accordo avrà una validità quadriennale, in linea con gli Accordi Interconfederali sul Sistema Contrattuale, e scadrà il 31 dicembre 2026. Per la prima volta, su richiesta esplicita della Confederazione, viene inclusa la copertura per il Settore della Concia artigiana nel contratto collettivo nazionale dell’artigianato. I lavoratori di questo settore seguiranno le tabelle salariali del Settore Chimica, Gomma Plastica Vetro. Entro il 30 settembre 2024 potranno essere stipulati accordi territoriali seguendo le linee guida dell’Accordo.

Sostegno al Settore della Moda

In risposta alla crisi che sta attraversando la filiera della Moda, è stato concordato un Avviso Comune che individua specifici obiettivi politici a sostegno del settore. Il testo dell’Avviso Comune è allegato all’Accordo di Rinnovo.

Parte Economica

L’accordo prevede incrementi retributivi erogati in 4 tranche durante la durata contrattuale, come sintetizzato nella tabella seguente:

Settore

Livello

1ª tranche dal 1° luglio 2024

2ª tranche dal 1° gennaio 2025

3ª tranche dal 1° ottobre 2025

4ª tranche dal 1° ottobre 2026

Incremento salariale a regime

Abbigliamento

3

28,00 euro

40,00 euro

49,00 euro

55,00 euro

172,00 euro

Tessile Calzaturiero

3

28,00 euro

40,00 euro

49,00 euro

56,00 euro

173,00 euro

Lavorazioni a mano e su misura

3

28,00 euro

40,00 euro

49,00 euro

54,00 euro

171,00 euro

Pulitintolavanderie

3

28,00 euro

40,00 euro

49,00 euro

55,00 euro

172,00 euro

Occhialerie

3

28,00 euro

40,00 euro

49,00 euro

57,00 euro

174,00 euro

Chimica, Concia, Gomma Plastica, Vetro

3

28,00 euro

40,00 euro

49,00 euro

67,00 euro

184,00 euro

Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione piastrelle

E

28,00 euro

40,00 euro

49,00 euro

57,00 euro

174,00 euro

Questi importi devono essere riparametrati per tutti gli altri livelli di inquadramento. Le tabelle definitive sono state oggetto di determinazione a seguito di un’intesa specifica tra le Parti Sociali.

Una Tantum per il Periodo di Carenza Contrattuale

Per coprire il periodo di carenza contrattuale (il CCNL era scaduto il 31/12/2022), ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum” di 110 euro lordi, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “una tantum” sarà erogato in due soluzioni: 55 euro con la retribuzione di settembre 2024 e 55 euro con la retribuzione di marzo 2025.

Aggiornamento del 22 luglio 2024

Con l`accordo del 22 luglio 2024, le parti sociali hanno sottoscritto un`ulteriore intesa (Allegato 2) che determina le retribuzioni per i vari settori, in conformità con l`accordo del 16 luglio 2024.

Parte Normativa

  • Maggiorazioni per Lavoro Straordinario

A partire dal 1° agosto 2024, per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in regime di flessibilità verrà corrisposta una maggiorazione del 12%, rispetto al 10% precedentemente previsto.

  • Periodo di Comporto per Malattia

Il periodo di comporto per malattia è stato esteso a 24 mesi per gli eventi morbosi che danno diritto alla conservazione del posto, confermato a 12 mesi complessivi. Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999, il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni.

  • Banca Ore Solidale

È ora possibile organizzare e regolamentare la cessione volontaria di ferie e permessi tra dipendenti a beneficio di coloro che hanno particolari esigenze familiari (figli minori, altri familiari, dipendente stesso) tramite un apposito regolamento aziendale, come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2015 e successive modifiche.

  • Tutele di Genere

Sono stati introdotti nuovi articoli dedicati al contrasto delle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e specifici congedi per le donne vittime di violenza di genere. Per queste ultime, viene previsto un periodo di comporto aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dalla legge. In particolare, oltre ai tre mesi di congedo già previsti, sono riconosciuti ulteriori 3 mesi di aspettativa, di cui uno retribuito al 60% della retribuzione tabellare.

  • Periodi di Preavviso per Licenziamenti e Dimissioni

Per licenziamenti e dimissioni, è stato previsto un allungamento dei periodi di preavviso di cui all’art. 103 del CCNL.

  • Contratti a Tempo Determinato (TD)

Sono state individuate le condizioni per assumere, rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi nel rispetto della normativa vigente (articoli 19-29 del D.Lgs. 81/2015 come modificati dal D.L. 48/2023 e circolare ML n. 9 del 9 ottobre 2023). Sono state introdotte quattro ipotesi di contratti a tempo determinato stagionali in deroga ai limiti massimi di rapporti in contemporanea, che possono essere reiterati ciclicamente superando il limite massimo di 36 mesi previsto da questo CCNL. Una di queste ipotesi è specifica per il settore delle pulitintolavanderie, che possono assumere lavoratori per il "cambio stagione" o "cambio armadio" nei periodi 1° ottobre – 31 dicembre e 1° aprile – 31 luglio, con finestre temporali di assunzione a termine che durano al massimo, anche in sommatoria, 3 mesi ogni 12 mesi. Per le altre causali stagionali valide per ogni settore del CCNL, la durata dei contratti a tempo determinato è prevista per un massimo di 5 mesi ogni 12 mesi. Questa flessibilità è stata richiesta e ottenuta dalla nostra categori

  • Scatti di Anzianità per Apprendisti

Infine, la disciplina degli scatti di anzianità è stata estesa agli apprendisti di tutti i settori coperti dal CCNL, con un valore dello scatto di 6 euro.

 I nostri uffici restano a disposizione delle imprese associate per qualsiasi necessità o chiarimento riguardo al contenuto della presente circolare e agli accordi sottoscritti.

 

 


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