OBBLIGO ATTESTAZIONE SOA PER GARANTIRE L`ACCESSO AI BENEFICI FISCALI
Con il D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, è stato introdotto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2023 del rilascio dell’attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516.000,00 euro per l’accesso ai benefici fiscali.
- L’introduzione dell’obbligo di qualificazione prevede due step:
- un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
- obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.
Durante il periodo transitorio l’esecuzione dei lavori potrà essere affidata alle imprese:
- in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto;
- che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto documentano alla committenza o all’impresa subappaltante di avere sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dallo stesso art. 84 del Codice degli Appalti.
La disposizione non si applica ai lavori in corso di esecuzione alla data del 20 maggio 2022 e ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla suddetta data di conversione del decreto.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento nei giorni scorsi secondo cui per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione del Superbonus, possono acquisire la certificazione Soa necessaria entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Agenzia precisa inoltre che “Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”. Evidenzia infine che dal 1° luglio 2023, per usufruire del Superbonus, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta certificazione Soa.