AGGIORNAMENTI SU INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E TERRE E ROCCE DA SCAVO
Il Ministero dell`Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello del 14.11.2022, presentato dalla Città Metropolitana di Milano sull’applicazione del nuovo regolamento (DM 27 settembre 2022 n. 152) che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
I chiarimenti forniti dal Ministero sono i seguenti:
- "terre e rocce provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica”, codice EER 170504, sono escluse dalla disciplina End of Waste, pertanto rimangono rifiuti, fatta salva la disciplina dell’End of waste “caso per caso”
- per i suddetti, occorre attivare specifici procedimenti di autorizzazione End of Waste ai sensi dell`art. 184-ter (End of waste *caso per caso*);
- se sussistono le condizioni di cui al punto 2), ossia i rifiuti cessano di essere rifiuti attraverso una autorizzazione caso per caso, gli stessi possono essere riutilizzati presso il sito di provenienza a patto che le CSC (cararatteristiche analitiche del prodotto) siano conformi in funzione delle destinazioni d`uso. In tal caso, ai fini della verifica dell`eluato, si ricorre ai metodi e limiti relativi al test di cessione del DM 05/02/1998
Alla luce dei chiarimenti appena espressi, consigliamo alle nostre imprese edili di continuare a considerare rifiuti gli inerti da costruzione e demolizione e le terre e rocce da scavo, e a gestirli correttamente come rifiuti.
Il Dm ha stabilito anche che i rifiuti da attività di costruzione e demolizione abbandonati o sotterrati non sono ammessi per produrre aggregato recuperato.
Per chiarimenti e approfondimenti potete rivolgervi a Corti Roberto tel. 031 316363 e-mail: r.corti@confartigianatocomo.it