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ACCESSO ALLA PROFESSIONE E AL MERCATO DEL TRASPORTO SU STRADA

Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha chiarito le disposizioni del decreto 8 aprile 2022 n. 145 in materia di accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto. 

La circolare n. 3738 del 13 maggio 2022 precisa che il Regolamento UE 2020/1055 ha introdotto norme più stringenti relativamente ai requisiti necessari per svolgere l’attività di autotrasporto e di conseguenza non consente più agli Stati Membri di introdurre ulteriori vincoli. Per questo motivo non sono più in vigore le norme nazionali che prevedevano ulteriori obblighi. 

Con la circolare viene dettagliato il nuovo regime normativo, come di seguito specificato:

 

Accesso alla professione di autotrasportatore

Non è più consentito applicare alle regole di accesso alla professione di autotrasportatore quanto previsto dalla normativa italiana sul cosiddetto accesso al mercato. Di conseguenza le procedure per l’accesso che prevedevano l’ingresso diretto con veicoli di massa complessiva non inferiore a 80 ton di classe Euro V nonché le limitazioni legate ad altre forme di accesso, quali quelle della cessione d’azienda o cessione del parco veicolare di un’impresa che ha cessato l’attività, sono oramai inattuabili.

Per cui, dal punto di vista operativo, la procedura di accesso comporta solo la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento; per quanto riguarda i veicoli, sia le imprese nuove che quelle vecchie potranno liberamente immatricolare automezzi di qualsiasi massa e categoria Euro. 

 

Requisito dello stabilimento

Le nuove disposizioni normative non richiamano più a una “sede operativa”, come previsto dal regolamento n. 1071/2009, e pertanto ad oggi è sufficiente che l’impresa puntualizzi nella dichiarazione relativa allo stabilimento che la gestione dell’attività amministrativa e commerciale, nonché la gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate, si svolgono all’interno dello Stato membro di stabilimento.

Comunque, il requisito di stabilimento, continua ad essere dimostrato secondo quanto previsto dalle precedenti disposizioni: fermi restando l’iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso della partita IVA, occorre fornire l’indicazione della sede e dei luoghi dove l’impresa conserva i suoi documenti.

La disponibilità dell’automezzo può essere fornita non solo con i veicoli di proprietà, ma anche con quelli presi a rate, in leasing e addirittura con contratto di noleggio, purché della durata di almeno sei mesi e debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate; la proporzione tra volume di affari, automezzi e autisti, va per ora garantita dalle imprese con il solo impegno - assunto con dichiarazione di atto notorio conforme all’allegato 2 - che il volume delle operazioni di trasporto effettuate sia proporzionato alla struttura dell’impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati.

Il valore preciso di questa proporzione – afferma la circolare – verrà definito con apposita norma di legge. In alternativa, la proporzione si intende assolta, nell`ambito dell`attività di trasporto su strada, attraverso la titolarità, da parte dell’impresa dell’autorizzazione generale alla consegna di pacchi, rilasciata dal MISE, ai sensi art. 6 del D. Lgv. 261/1999; per dimostrare lo stabilimento, le imprese già in attività presentano un atto notorio (allegato 2) alla UMC, insieme all’idoneità finanziaria annuale e comunque entro un anno. 

Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, si ricorda che, come stabilito dal Regolamento 1054/2020, le imprese devono garantire ai veicoli nella loro disponibilità, il ritorno presso lo Stato membro di residenza almeno una volta ogni due cicli di quattro settimane, ed ogni quattro settimane qualora l’autista effettui due riposi ridotti consecutivi all’estero secondo quanto stabilito dal Regolamento 1054/2020.

Le eventuali violazioni per gli adempimenti di cui sopra saranno rivelabili dalle Autorità in sede di controllo su strada ovvero dagli organi autorizzati a svolgere i controlli presso la sede dell’impresa, e qualora le condizioni sopra citate dovessero risultare mancanti a seguito di controllo delle Autorità preposte, sarà attivata la procedura di sospensione ovvero di revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività. 

 

Requisito dell’idoneità finanziaria

L’idoneità finanziaria viene soddisfatta con gli importi già previsti in sede comunitaria, cioè con 9.000 euro per il primo autoveicolo utilizzato; 5.000 euro per ogni ulteriore automezzo di massa superiore a 3,5 tonnellate e 900 euro per ogni autoveicolo destinato al trasporto merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate. Su quest’ultimo requisito, la nota ministeriale conferma che le imprese nuove hanno facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l`idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, in alternativa alla certificazione del revisore dei conti o ai bilanci annuali.

Si precisa che i valori di cui sopra si applicano a decorrere dal 13 maggio 2022 (data di pubblicazione della circolare in esame) per le dimostrazioni dell’idoneità finanziaria presentate ai fini dell`autorizzazione all` esercizio di autotrasporto.

Viceversa, le idoneità finanziarie presentate nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Reg. 2020/1055) ed il 13 maggio 2002, dovranno essere adeguate a seguito di comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione.

La circolare precisa infine che le imprese hanno la facoltà - per i primi 2 anni di attività - di dimostrare l`idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale (vedi art.1, comma 251, Legge 23 dicembre 2014 n. 190; circolare DG per il trasporto stradale prot.1807 del 28 gennaio 2015). 

 

Attestato di idoneità professionale

Sul tema dell’idoneità professionale, per le imprese che intendono svolgere trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton (per i quali dal 21 maggio 2022 è necessario possedere la Licenza Comunitaria) è indispensabile avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali. In assenza, l’impresa può seguire una di queste tre procedure: la dispensa dall’esame; l’esame integrativo semplificato o l’esame completo. Il gestore dei trasporti designato da imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 t e fino a 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.

A tal fine deve dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055.

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. 

 

Per informazioni, contattare: Filippo Gerbino – Tel. 031 316230 – f.gerbino@confartigianatocomo.it

 

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