LA BOZZA DEL DL `CRISI UCRAINA`
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione di venerdì 18 marzo u.s. il decreto- legge c.d. “Crisi Ucraina” che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in atto.
A quanto risulta, il testo del provvedimento dovrebbe subire modifiche prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, essendo alcuni elementi ancora oggetto di discussione.
Il decreto tocca numerosi aspetti di interesse per il Sistema confederale, ricomprendendo diverse proposte avanzate da Confartigianato in queste ultime settimane per attenuare il pesante impatto dei rincari di energia e carburanti sulle piccole imprese.
In particolare, il provvedimento affronta due ambiti di interesse per le imprese:
-
misure in tema di prezzi dell’energia
-
sostegni alle imprese
1. Misure in tema di prezzi dell’energia e dei carburanti
a. Credito d’imposta a beneficio delle imprese (artt. 3 e 4)
Accogliendo le proposte di Confartigianato, avanzate da ultimo durante l’iter di conversione del DL “Energia” (n. 17/22), viene esteso il credito d’imposta per l’acquisto di gas ed elettricità alle imprese che, pur non appartenendo alla categoria degli energivori, subiscono pesanti ripercussioni sulla loro competitività a causa degli aumenti dei costi energetici.
In particolare, sono introdotti i seguenti crediti d’imposta:
· Energia elettrica: le imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, ricevono un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell`anno 2019;
· Gas: alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell`anno 2019.
b. Riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione (art. 1)
Per contrastare il “caro carburante”, vengono ridotte le accise su gasolio e benzina. Di conseguenza il prezzo del carburante diminuirà di 25 centesimi di euro al litro (importo da confermare) per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
c. Potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi (art. 7)
Da valutare positivamente anche la misura, da tempo sollecitata dalla Confederazione, di rafforzare le funzioni pubbliche di osservatorio e sorveglianza dei prezzi e sulle disposizioni in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche.
Sono, infatti, potenziati l’attività e gli strumenti a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi (già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico), noto anche come “Mister prezzi”. In particolare, è istituita un’apposita “Unità di missione” per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati. Inoltre, il Garante – che a legislazione vigente può convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato – potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
2. Sostegni alle imprese
a. Autotrasporto
Gli interventi, che si inquadrano nella cornice nel Protocollo d`Intesa siglato da Confartigianato Trasporti nell`ambito della vertenza di settore col Governo, sono vòlti a mitigare gli aggravi economici per il settore derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e si aggiungono a quelli già adottati con il precedente decreto energia (DL 17/2022) per complessivi 80 milioni di euro. Essi prevedono:
-
l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione – da confermare – di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 17);
-
l’inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante (art. 14);
-
ulteriori sostegni al settore con lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli (art. 15);
-
l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. La misura comporta per il settore un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni di euro e ne beneficeranno circa 3.114 imprese di autotrasporto merci (art. 16).
b. Contratti pubblici – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi (art.23)
In linea con quanto proposto da Confartigianato, vengono rafforzati gli strumenti di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, anche se è certamente necessario affiancare ulteriori interventi per garantire l’assorbimento dei rincari. In particolare, fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione.
c. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE (art. 8)
Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24. Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro e può concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.
d. Integrazione salariale (art. 11)
Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico. Nell`incontro con il Ministro Orlando è stato chiarito che l’intervento riguarda le imprese soggette alla CIGO ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 148/2015. Confartigianato ha quindi chiesto il rifinanziamento di prestazioni straordinarie anche per le imprese artigiane dei settori e delle filiere colpite dalla grave crisi in corso.
e. Esonero contributivo totale per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi (art. 12)
L’esonero contributivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento. In caso di assunzione di fruitori di NASpI l’esonero non è cumulabile con il beneficio di cui alla legge n. 92/2012 (contributo NASpI non corrisposta al lavoratore).
a. Credito d’imposta IMU per il comparto turistico (art. 22)
Per il 2022 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell`importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell`anno 2019.
b. Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi (art. 23)
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese.