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CESSIONE DEI CREDITI IN MATERIA EDILIZIA: AGGIORNATO MODELLO E ISTRUZIONI PER COMUNICAZIONE, PREVISTO AMPLIAMENTO PERIODO TRANSITORIO

Pubblicato il provvedimento che contiene anche le nuove specifiche tecniche e due FAQ a chiarimento del “regime transitorio” previsto dal Decreto-legge “Sostegni-ter” (comma 2 art. 28). Concessa la proroga richiesta da Confartigianato per l’invio delle comunicazioni per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue del 2020

In data 3 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito il nuovo modello, e relative istruzioni, per la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione relativi ai bonus fiscali.

L’aggiornamento del modello si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 che ha previsto l’esonero da asseverazione e visto di conformità in relazione agli interventi classificabili come attività di “edilizia libera” e, in ogni caso, per gli interventi di importo non superiore a 10.000 euro.

In ragione a tali situazioni:

  • per indicare che trattasi di interventi di edilizia libera è stata prevista una nuova casella nel “Quadro A” del Modello;
  • invece la verifica, come risulta dalle specifiche tecniche, del non superamento del limite dei 10.000 euro è effettuata attraverso il controllo dell’importo indicato, sempre nel “Quadro A”, “Importo complessivo della spesa sostenuta.

Si ricorda che l’obbligo di asseverazione e visto resta, in ogni caso, per il “Bonus Facciate” e per gli interventi “Superbonus”, ancorché di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro.

Oltre all’aggiornamento del Modello di Comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato due FAQ in cui ha fornito precisazioni in merito all’art. 28, comma 2, del D.L. n. 4 del 2022.

L’articolo 28, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (27 gennaio 2022), prevede le seguenti novità:

  • nel caso in cui il fornitore abbia concesso lo “sconto in fattura”, il medesimo può cedere una sola volta il credito a terzi, comprese le banche, dopodiché il credito diventa incedibile;
  • in caso di “cessione”, il primo cessionario non può cedere ulteriormente il credito.

Il comma 2 fissa nel 7 febbraio 2022 il termine entro il quale possono essere “smaltitii crediti pregressi: alla luce di tale disposizione, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 hanno già costituito oggetto di opzione (anche per “n volte”) possono essere ulteriormente ceduti una sola volta.

Le 2 FAQ precisano che:

  • con Provvedimento, che sarà adottato, il termine del 7 febbraio 2022 sarà posticipato al 17 febbraio 2022;
  • sino al 16 febbraio 2022 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali cessioni senza incorrere nei limiti di cui sopra;
  • dal 17 febbraio sarà ammessa esclusivamente una ulteriore cessione, verso chiunque, dei crediti in oggetto.

Infine, si segnala, che il Provvedimento, accogliendo la richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla Confederazione, ha stabilito che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite in detrazione riferite alle spese 2020, la comunicazione può essere trasmessa entro il 7 aprile 2022 anziché nell’ordinario termine del 16 marzo 2022.

La Confederazione è consapevole che le continue modifiche della disciplina dei “crediti fiscali” che si sono susseguite negli ultimi mesi hanno determinato incertezza sul mercato con l’effetto di bloccare le operazioni, anche quelle che non presentano profili patologici. Ha già rappresentato nelle sedi istituzionali che limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti determina un rallentamento delle operazioni di acquisto da parte degli operatori finanziari che sono prossimi al raggiungimento della loro capacità di “assorbimento” in compensazione dei crediti stessi con inevitabili incrementi di oneri finanziari, in quanto si contrae il numero degli operatori che possono operare acquisizioni. Ora interverrà in sede di dibattito parlamentare per richiedere lo stralcio della norma e, in subordine, per sostenerne la modifica al fine di rendere possibile almeno due cessioni e, in ogni caso, cessioni plurime nei confronti di soggetti istituzionali (banche, assicurazioni e soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari).


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