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DAL 4 FEBBRAIO 2022 APERTO IL CANALE AGGIORNATO PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI OPZIONE  SCONTO/CESSIONE DEI BONUS EDILIZIA

Con comunicato stampa del 28 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che il 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di “cessione” o “sconto in fatturarelative ai bonus edilizi sulla base delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2022.

Da tale data, pertanto, sarà possibile trasmettere le comunicazioni di opzioni senza necessità di visto di conformità e asseverazione per gli interventi di edilizia libera e per quelli diversi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (ad eccezione del bonus facciate), anche se relativi a spese sostenute nel 2021.

Con FAQ dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 28 gennaio u.s., è stato infatti confermato che l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto/asseverazione di congruità riguarda le opzioni trasmesse dal 1° gennaio 2022, ancorché relative a spese sostenute precedentemente.

Le altre FAQ, pubblicate nella stessa giornata, ufficializzano i seguenti chiarimenti:

  • Il limite del 30%-60% dei lavori complessivi, richiesto per fruire della proroga per il “Superbonus 110%”, va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus;
  • l’utilizzo del prezzario DEI è legittimato anche per il pregresso, avendo la disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2022 valenza interpretativa;
  • l’esonero dal visto di conformità è confermato anche per il contribuente che modifica la propria dichiarazione precompilata presentata per utilizzare direttamente il “Superbonus 110%”;
  • Il visto di conformità rilasciato sull’intera dichiarazione (ad esempio, per compensare crediti > 5.000 euro) “assorbe” anche il visto richiesto per l’utilizzo in detrazione del “Superbonus 110%”. Poiché è detraibile solo la spesa relativa al visto richiesto per l’utilizzo in detrazione del “Superbonus 110%”, è necessario che il contribuente si faccia evidenziare separatamente in fattura la quota di spesa del visto imputabile al solo “Superbonus 110%”.

In aggiunta ai chiarimenti ufficiali intervenuti con le predette FAQ, si segnalano le seguenti ulteriori precisazioni fornite dall’Agenzia durante Videoforum:

  • la detrazione per acquisto del box pertinenziale può essere oggetto di sconto/cessione solo per le spese sostenute, anche in acconto, dal 1° gennaio 2022 (Telefisco “Il Sole 24 ore 2022);
  • le spese sostenute per visto/asseverazione di congruità, introdotte dal 12 novembre 2021 per effetto del D.L. 157/2021, sono detraibili anche se sostenute anteriormente al 1° gennaio 2022 (Italia Oggi, Videoforum 2022).

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