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LA NUOVA BILATERALITA'
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Milano, 15 dicembre 2010


Cos’è la nuova bilateralità?
La nuova bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria.
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle
imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali nazionale, regionali.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Come previsto dagli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, dall’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dai contratti collettivi nazionali e regionali dell’artigianato, tutte le imprese artigiane dal 1.1.2011 sono chiamate a versare, secondo il nuovo meccanismo semplificato di raccolta, una quota onnicomprensiva per la nuova bilateralità.

La quota per la nuova bilateralità
Il contributo previsto è pari a € 10,42 mensili per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel corso del mese.
L’importo complessivo della quota è pari a 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente.
I versamenti saranno effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo (EBNA) riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate .

Il contributo di solidarietà
Dovrà essere versato nella misura pari al 10% dai datori di lavoro sulle somme che, a livello di bilateralità regionale, sono espressamente dedicate a prestazione di sostegno al reddito e a prestazioni ai lavoratori dipendenti previste dai singoli enti bilaterali.
La quota minima da destinare al sostegno al reddito, per effetto di quanto previsto dagli accordi nazionali e dalla delibera EBNA del 12 maggio 2010, è pari a 29 euro.

Gli obblighi per chi non aderisce
In caso di mancata adesione alla bilateralità, i datori di lavoro dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo forfettario pari a 25 euro lordi mensili. Tale importo, che dovrà essere erogato per 13 mensilità, non è assorbibile e rappresenta un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il solo TFR.
In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dai CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Sono esclusi dai versamenti di cui sopra le imprese del settore delle costruzioni e quelle dell’autotrasporto, ove tale settore sia escluso dalla bilateralità territoriale/regionale.

Riferimenti
031 3161 fax 031 316.353


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