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OBBLIGHI VACCINALI, POSSESSO GREEN PASS E ALTRI CHIARIMENTI SULLE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE

Obblighi vaccinali, possesso Green Pass e altri chiarimenti sulle norme attualmente in vigore

  1. Innanzitutto spieghiamo i diversi significati dei vari GREEN PASS:

 

 

Green Pass “Base”

 

Si ottiene con tampone antigenico (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore) che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2

 

 

Green Pass

“Rafforzato” o “Super”

  • Si ottiene con ciclo vaccinale primario completo o guarigione da Covid- 19 (validità 6 mesi);
  • Si ottiene con la 1° dose di vaccino (dopo il 15° giorno e valido fino al giorno di prenotazione della seconda dose di vaccino);
  • Si ottiene con la guarigione da  Covid-19 (validità 6 mesi);

 

 

 

Green Pass “Booster”

  • Si ottiene con la terza dose di vaccino (booster);
  • Si ottiene con guarigione da Covid-19 e ulteriore dose di vaccino (richiamo);

N.B. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo (booster), può ottenere il Green Pass “Booster” se in possesso del green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, e contestualmente effettua tampone              antigenico (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore) che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

 

 

 

  1. Di seguito il Calendario delle misure anti COVID-19 in vigore:

 

Dal 10 Gennaio 2022 è previsto l’obbligo di Green Pass “Rafforzato” per le seguenti attività:

§   Alberghi e strutture ricettive;

§   Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

§   Sagre e fiere;

§   Centri congressi;

§   Servizi di ristorazione all’aperto (al chiuso è già in vigore*);

§   Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

§   Piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

§   Stabilimenti termali;

§   Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

§   Tutti i mezzi di trasporto pubblico.

 

* Per le attività di ristorazione (bar, ristoranti, self service ecc.), anche per il servizio al banco, fin dallo  scorso 25 Dicembre 2021 è già obbligatorio il Green Pass “Rafforzato”.        

Dal 10 Gennaio 2022 la terza dose può essere somministrata anche a 4 mesi di distanza dalla precedente

 

Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 è previsto l’obbligo di Green Pass “Booster per accedere come visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.

 

Dal 20 Gennaio 2022 obbligo almeno di Green Pass “Base” per accedere alle attività di servizi alla persona (parrucchiere, estetista, barbiere, tatuatore e piercer, servizi di trucco semi-permanente, servizi di manicure/pedicure, servizi di decorazione unghie, centri massaggio e discipline bio-naturali, servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi servizi veterinari) - toelettature, pensioni per animali, centri di addestramento, canili -  lavanderie e pulitintolavanderie, lavanderie industriali, pompe funebri, attività di sgombero cantine, solai e garage, attività di organizzazione feste e cerimonie;

 

In questi casi, il Datore di Lavoro (o persona delegata) deve effettuare il controllo del green pass all’accesso della clientela o dell’utenza, verificando che il green pass sia valido tramite l’applicazione Verifica C-19.

Nel caso in cui il Green Pass non risulti valido, non è possibile consentire l’accesso al cliente o utente.

 

Dal 01 Febbraio 2022 obbligo almeno di Green Pass “Base” per accedere alle attività commerciali, banche, poste, Comune e altri uffici pubblici (l’elenco completo sarà fornito con un successivo decreto).

 

La scadenza del Green Pass passa da 9 mesi a 6 dall’ultima dose di vaccino o guarigione da Covid-19.

 

 

Dal 15 Febbraio 2022 obbligo di Green Pass “Rafforzato” per i lavoratori che hanno già compiuto 50 anni di età e per coloro che li compiranno entro il 15 Giugno 2022. Per questi lavoratori non sarà più ammessa la Certificazione Verde Covid-19 “Base”, cioè non sarà più sufficiente un tampone per accedere ai luoghi di lavoro.

 

L’obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti già esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o di un centro vaccinale.

 

  1. Indicazioni sull’uso delle MASCHERINE:

Oltre all’uso delle mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro e nei luoghi chiusi, è obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, compresi i luoghi di lavoro quali cantieri e in tutti i luoghi all’aperto in cui i lavoratori si trovino ad operare.

 

Per specifiche attività, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine FFP-2:

§   in occasione di spettacoli che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)

§   per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto

§   su tutti i mezzi di trasporto

§   per almeno 10 giorni in caso di contatti stretti con persone positive, da parte di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni e/o hanno fatto la dose di richiamo “booster”

 

Le mascherine da utilizzare in ambito lavorativo, come sempre, devono essere fornite dal Datore di Lavoro a ciascun dipendente e devono essere certificate (con marcatura CE) e rispondere ai requisiti previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale.

Le mascherine FFP2 devono essere marcate secondo la norma EN 149:2001+A1:2009 ma è ammessa anche la marcatura KN95).

Quindi, nei luoghi di lavoro non possono essere indossate mascherine di comunità (per es. in stoffa) o auto-prodotte.

 

4)      Quarantena per i contatti stretti e isolamento per i contagiati: ultime indicazioni

La quarantena per i contatti stretti di persone contagiate da Sars-Cov-2 (positive al Covid-19), si effettua     seguendo queste indicazioni:

 

  1. NESSUNA QUARANTENA per gli ASINTOMATICI

La quarantena preventiva non si applica:

·         alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” da meno di 120 giorni;

·         alle persone che sono guarite dal COVID-19 da meno di 120 giorni;

·    alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”)

 

A tutte queste categorie di persone si applica la cosiddetta ‘auto-sorveglianza’.

Il termine indica che queste categorie di persone hanno l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all`ultima esposizione al soggetto positivo. Se non compaiono sintomi, non è necessario alcun test antigenico.

 

È prevista l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 SOLO alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, occorre ripeterlo al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Nel caso in cui il test sia effettuato in centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla ATS il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la fine del periodo di auto-sorveglianza.

 

  1. QUARANTENA DI 5 GIORNI

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

 

  1. QUARANTENA DI 10 GIORNI

Per i contatti stretti non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni la quarantena è di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

 

L’isolamento fiduciario per i contagiati, cioè per coloro che sono risultati positivi al test antigenico o molecolare e hanno quindi contratto il Covid-19, si applicano le regole dell’isolamento fiduciario come segue:

 

  1. ISOLAMENTO DI 7 GIORNI

L’isolamento fiduciario ha durata di 7 giorni per tutti i soggetti che sono stati sempre asintomatici, o che risultino asintomatici negli ultimi 3 giorni a condizione che:

·         abbiano completato il ciclo vaccinale “primario” da meno di 120 giorni;

·         siano guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni;

·         abbiano ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”)

Al termine dell’isolamento occorre fare sempre e comunque un tampone antigenico o molecolare con esito negativo


b)       ISOLAMENTO DI 10 GIORNI

Per tutti gli altri casi non contemplati sopra, vale la durata dell’isolamento fiduciario di 10 giorni, con obbligo di un tampone
antigenico o molecolare con esito negativo al decimo giorno.

 

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