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UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DAL 1 GENNAIO 2022

Il Decreto Legislativo 231/2007 (art. 49) vieta il trasferimento in contanti tra soggetti diversi. Il limite è variato innumerevoli volte nel tempo ed, a partire dal 1.01.2022 è prevista un’ulteriore riduzione ad € 1.000. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022  saranno vietate le transazioni in contanti tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Pagamenti e prelevamenti, d’importo superiore, possono essere effettuati esclusivamente tramite banche e poste. Il limite va rispettato da tutti, sia che le transazioni avvengano tra “operatori economici” e  sia che avvengano tra “soggetti privati”. Anche le transazioni effettuate tra “parenti”, se superiori al limite, sono vietate.

Il superamento del limite, all’utilizzo del contante, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

 

Infine è necessario prestare attenzione anche alle cosiddette “operazioni frazionate”. Si considerano “frazionate” quelle operazioni “unitarie, sotto il profilo economico, di valore superiore al limite ma poste in essere attraverso più operazioni d’importo inferiore.

 

Sulla base dei vari chiarimenti, già espressi in materia che si sono susseguiti nel tempo si precisa che:

 

  • non comporta violazione della norma il caso in cui vengano effettuati più pagamenti “sotto soglia” relativi a distinte e autonome operazioni. Esempio: pagamento di più fatture d’importo inferiore al limite, anche qualora siano riferiti allo stesso fornitore per operazioni non collegate tra di loro;
  • non comportano violazione della norma i singoli pagamenti “sotto soglia” che, cumulati, siano superiori alla soglia quando insiti in un unico contratto negoziale;
  • non comporta violazione della norma il pagamento di fatture nel caso in cui, i singoli pagamenti “sotto soglia” cumulati tra loro, superano la soglia, ma il frazionamento scaturisce da accordi contrattuali tra le partiEsempio: fattura di 3.000 euro e pagamento frazionato a 30 gg, 60gg, 90gg, 120gg.

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