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BONUS FACCIATE – MANTENIMENTO DETRAZIONE 90% - PAGAMENTO ANTICIPATO CON LAVORI ALMENO INIZIATI

I condomini, beneficiari del “bonus facciate”, hanno diritto alla detrazione nella misura del 90% se i lavori sono almeno iniziati al 31 dicembre 2021 ed entro tale data risulti effettuato il pagamento del residuo 10% del corrispettivo che risulta dopo l’applicazione dello sconto totale in fattura, a nulla rilevando lo stato di completamento dei lavori.

In tal senso, la DRE Campania con l’interpello 914-1549/2021 riformula la propria interpretazione e rettifica il precedente interpello (914-1430/2021) nel quale condizionava la fruizione dell’agevolazione nella misura del 90% all’ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2021, oltre al pagamento entro tale data dell’importo residuo del 10% dopo l’applicazione dello sconto in fattura. Si sottolinea che la nuova risposta chiarisce altresì che i lavori devono essere almeno iniziati alla data del 31 dicembre.

La prima risposta aveva sollevato perplessità in merito alla condizione della fine lavori, anche a seguito delle più recenti indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria con la risposta ad interrogazione parlamentare 5-07055 del 17 novembre 2021: tali interpretazioni avevano confermato la detrazione del 90% a seguito dell’emissione della fattura e pagamento del residuo 10% entro il 31 dicembre 2021, dopo l’applicazione dello sconto totale, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori e ferma restando la necessità che i lavori siano realizzati.

Ciò in linea con la circolare n. 16/E/2021, nella quale è anche precisato che la nuova attestazione di congruità delle spese (divenuta obbligatoria dal 12 novembre u.s.) “non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.

Pertanto, si ritiene che il bonus facciate spetti nella misura del 90%:

  • se il fornitore entro il 31 dicembre 2021 fatturi il 100% del corrispettivo, applicando lo sconto del 90% (’art. 121 D.L. 34/2020);
  • il committente paghi entro il 31 dicembre 2021 il residuo 10%;
  • i lavori risultino almeno iniziati alla data del 31 dicembre 2021;
  • il tecnico abilitato attesti la congruità della spesa al massimo entro il 16 marzo 2022 ed entro la medesima data colui che appone il visto di conformità invii la comunicazione di opzione opportunamente vistata.

Solo a tal punto il credito potrà (dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di opzione) essere visibile nel cassetto fiscale del fornitore per essere utilizzato.


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