DECRETO LEGGE “ANTIFRODE”: I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In 5 FAQ i primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia ha implementato le FAQ dell’area tematica “Superbonus 110%” con le prime risposte ufficiali ai quesiti in materia di visti di conformità ed asseverazioni. Si ricorda che il nuovo obbligo previsto a decorrere dal 12 novembre 2021 (D.L. 157/2021), per lo sconto/cessione delle detrazioni ordinarie e per l’utilizzo diretto del Superbonus in dichiarazione dei redditi (salvo alcune circostanziate eccezioni) determina per il contribuente:
- la richiesta del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti,
- l’ottenimento da parte del tecnico abilitato dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute.
FAQ n. 1
Entrata in vigore della nuova disciplina, fatte salve le situazioni consolidate prima del 12 novembre 2021
L’Agenzia conferma: i nuovi obblighi non si applicano alle comunicazioni relative a fatture ricevute dal fornitore, per le quali siano stati assolti i relativi pagamenti, ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021 (12 novembre 2021).
In pratica, se è stata emessa una fattura con evidenziato lo sconto in fattura con data antecedente il 12 novembre 2021 e, sempre prima di tale data, il beneficiario dell’agevolazione abbia pagato l’importo dovuto (bonifico parlante), il contribuente potrà inviare la comunicazione per esercitare l’opzione per lo sconto senza adempiere agli obblighi introdotti dal nuovo decreto Controlli e quindi priva del visto e dell’asseverazione.
D. Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto – legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto – legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?
R. L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto – legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto – legge n. 34/2020, introdotto dal decreto – legge n. 157 del 2021.
FAQ n. 2
Per la verifica delle congruità valgono i criteri del D.M. 6 agosto 2021, compresi i prezziari DEI
L’Agenzia conferma che è possibile adottare ai fini di verificare la congruità della spesa i criteri previsti dal D.M. 6 agosto 2020, compresi gli allegati.
Nell’Allegato A, punto 13, del D.M. “Requisiti” (6 agosto 2020) viene previsto che il tecnico abilitato:
– debba asseverare che i costi per tipologia di intervento sono non superiori ai “prezzari” predisposti dalle regioni/province autonome o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide DEI (Genio Civile) e ai costi individuati con Decreto del Ministro della transizione ecologica (da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del D.L. n. 157/2021);
– nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. compresi, quindi i prezziari DEI.
D. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bisdell’articolo 119 del decreto – legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?
R. Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.».
FAQ n. 3
L’asseveratore deve verificare la congruità della spesa non anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione delle opere
L’Agenzia precisa che l’asseveratore, diversamente dal superbonus 110%, deve verificare unicamente la congruità della spesa e non anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione.
D. L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto – legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?
R. L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto – legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto – legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.
FAQ n. 4
Superbonus: visto di conformità per la detrazione in dichiarazione redditi
Per la detrazione in dichiarazione delle spese Superbonus 110% è necessario apporre il visto di conformità sulle spese. Le nuove regole sono in vigore dalle dichiarazioni redditi per il 2021 da presentare nel corso del 2022.
D. Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto – legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?
R. Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.
FAQ n. 5
Tecnici abilitati all’asseverazione
L’Agenzia precisa che i tecnici abilitati all’asseverazione del Superbonus 110% possono asseverare anche i bonus previsti dal D.L. n. 157/2021.
D. I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?
R. Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto – legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto – legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.