DAL 29 OTTOBRE POSSIBILE PRESENTARE COMUNICAZIONI PER CREDITO IMPOSTA PER INCREMENTO DELLE RIMANENZE SETTORI TESSILE, MODA, ACCESSORI
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021 sono stati fissati i termini per l’invio della Comunicazione per la fruizione del “credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino” nel settore tessile, della moda e degli accessori
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 0293378/2021 del 28 ottobre 2021 sono stati fissati i termini per la presentazione della Comunicazione per la fruizione del credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori del c.d. decreto “Rilancio” (art. 48-bis del D.L. n. 34/2020).
Nel dettaglio la Comunicazione è inviata:
- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, si tratta del periodo di imposta 2020);
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, si tratta del periodo di imposta 2021).
ATTENZIONE
Tuttavia, nel Provvedimento citato viene precisato che la fruizione del credito è consentita solo a seguito della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Nelle motivazioni che accompagnano il provvedimento in argomento, l’Agenzia delle Entrate prende atto che nelle more di tale autorizzazione e atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito, che deve essere fruito entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, è stata anticipata l’adozione del provvedimento medesimo con il quale sono definiti i termini di presentazione della Comunicazione, rinviando ad altro provvedimento che sarà adottato solo dopo che sarà intervenuta l’auspicata autorizzazione dell’Unione europea, la definizione della percentuale di determinazione dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile.
Si ricorda che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale ottenuta:
- con riferimento al periodo d’imposta 2020, rapportando il limite complessivo di spesa pari a 95 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nei termini fissati per l’invio della Comunicazione per il periodo di imposta 2020;
- con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, rapportando il limite complessivo di spesa pari a 150 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nei termini fissati per l’invio della Comunicazione per il periodo di imposta 2021.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.