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CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: I NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Con apposita circolare, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla misura del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, sulla sua rilevanza fiscale, sulla tipologia di spese ammesse e sulle modalità di utilizzazione del beneficio

Con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al “credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” così come modificato dal “Decreto Sostegni-bis” (art. 32 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come disposto dall’art. 32 del Decreto-legge “Sostegni bis”, il “credito di imposta” spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini della quantificazione della percentuale spettante, l’Agenzia delle Entrate precisa che è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Con la circolare 13/E, l’amministrazione finanziaria ha precisato che il “credito d’imposta”:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Un ulteriore chiarimento riguarda la tipologia di spese ammesse ed in particolare quelle sostenute per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali. Con riferimento alle predette spese, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che devono essere ricomprese tutte le spese:

  • connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Sono escluse le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Sono ammesse, invece, le spese per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento se diverse da quelle di “ordinaria” manutenzione e rientranti tra le attività di “sanificazione” (circolare n. 20/E del 2020).

In ultimo, un chiarimento importante riguarda le modalità di utilizzo del “credito di imposta”. In particolare, viene specificato che il “credito d’imposta” può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato;
  • in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà la percentuale spettante e che verrà emanato entro il 12 novembre 2021. Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, la norma in commento non prevede la possibilità di cedere in tutto o in parte il “credito d’imposta.


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