CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI NUOVI: EMANATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA
Con circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito alla corretta fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali
Nella circolare in oggetto, l’Agenzia fornisce puntuale risposta a tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione, in particolare, tra le varie precisazioni, si segnalano quelle maggiormente attese.
1) Coordinamento tra disciplina previgente ex L. 160/2019 e attuale ex L.178/2020
La data del 15.11.2020 costituisce lo spartiacque fra le due normative e pertanto:
- agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, ovvero investimenti per i quali si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato pagato un acconto del 20%, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, si applica la disciplina previgente della Legge. 160/2019;
- agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, si applica la nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa, della L. 178/2020.
2) Utilizzo del credito oltre il terzo anno
La circolare conferma la possibilità di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale: la ripartizione in tre quote risponde infatti all’esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali e non di fissare un limite temporale di fruizione.
3) Utilizzo del credito in caso di operazioni straordinarie
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”. Pertanto, il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iperammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
4) Investimenti realizzati mediante contratti di leasing
Il comma 1054 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, per gli investimenti in “beni materiali e immateriali non 4.0”, richiama espressamente i contratti di locazione finanziaria quale modalità di effettuazione dell’investimento, mentre tale riferimento non compare nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo. Sul punto la circolare 9/E precisa che il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.
5) Mancato riscatto di beni in leasing
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato riscatto del bene, così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza”, costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù del principio di equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.
In tali circostanze, come stabilito dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, «il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo».
6) Verifica del cumulo del credito di imposta beni strumentali con altre agevolazioni
Come indicato dall’art. 1 co. 1059 della L. n. 178/2020, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
Al fine di controllare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare, in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.
Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.
Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.
In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.
7) Indicazione della norma agevolativa in fattura
Il comma 1062 della legge di bilancio 2021 prevede espressamente che sulla fattura venga indicato il riferimento normativo relativo all’agevolazione. Mentre con riferimento agli investimenti effettuati alla data del 15.11.2020 per i quali è già effettuato l’ordine vincolante ed è stato versato un acconto del 20% le relative fatture dovranno riportare il riferimento della previgente normativa, per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 per i quali alla data del 15.11.2020 non è stato effettuato l’ordine vincolante ed il versamento dell’acconto del 20% è possibile che sia stato erroneamente indicato il riferimento della vecchia disciplina anziché quello di cui alla legge di bilancio 2021.
L’agenzia delle Entrate (circolare 9/E) ha chiarito che rimangono validi i chiarimenti già espressi (interpello n. 438 del 5.10.2020) in cui è stato precisato che:
- nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo o, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile (circolare n. 14/E del 17 giugno 2019).