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DL SOSTEGNI-BIS: LE MISURE IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL TESSILE/MODA

L’Art. 8 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall`emergenza epidemiologica) del DL Sostegni-BIS, viene modificata la disciplina del credito d’imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d`impresa operanti nell`industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), contenuta all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si prevede che la misura agevolativa si applica anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’autorizzazione di spesa per il 2021 passa da 45 a 95 milioni e viene aggiunta una autorizzazione di spesa relativa al 2022 per 150 milioni (comma 1, lettera a). Per avvalersi del credito d’imposta occorre presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, viene affidato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore, il compito di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (comma 1, lettera c)).

link alla Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21A04536/sg


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