FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA ITALIA E SAN MARINO OPERATIVA DAL 1 LUGLIO 2022
Pubblicato il 15 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 168) il decreto ministeriale 21 giugno 2021, con cui viene data attuazione ad alcune novità sulle modalità di fatturazione delle operazioni tra Italia e San Marino, introdotte dal decreto “Crescita” per implementare gli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra i due Paesi.
Dal 1° luglio 2022 decorre l’obbligo di emettere le fatture in modalità elettronica, utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) per gli scambi commerciali tra Italia e San Marino. Dal prossimo 1° ottobre 2021, in via transitoria, gli operatori potranno optare per la fatturazione elettronica in alternativa a quella cartacea. Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2021 le disposizioni del Decreto Ministeriale in oggetto sostituiscono quelle del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 1993 che attualmente regola le modalità di fatturazione nelle cessioni di beni da e per San Marino.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, stabilirà le regole tecniche di attuazione del decreto in esame.
Cessioni verso San Marino
Le fatture per le cessioni di beni spediti o trasportati emesse da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sammarinesi, che hanno comunicato il codice identificativo a loro attribuito dalla Repubblica di San Marino, dovranno essere emesse con modalità elettronica.
I documenti emessi sono trasmessi dal SDI all’ufficio tributario di San Marino che, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica, attraverso un apposito canale telematico, l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima, sempre attraverso un canale dedicato, mette a disposizione dell’operatore italiano l’esito del controllo effettuato, con possibilità per l’operatore italiano di emettere note di variazione (senza sanzioni) se, entro 4 mesi, l’ufficio non dovesse convalidare la regolarità dell’operazione. Analoghe regole sono previste per le prestazioni di servizi.
I soggetti che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono ugualmente emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, continuare a utilizzare il formato cartaceo.
Cessioni verso l’Italia
Riguardo le cessioni di beni verso l’Italia, l’imposta è dovuta nel nostro Paese e può essere assolta, indifferentemente, dall’operatore sammarinese con la rivalsa in fattura, oppure con l’inversione contabile dall’acquirente.
Le Fatture Elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia, le Fatture Elettroniche ricevute:
- se la Fattura Elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, il competente ufficio dell’Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da’ comunicazione all’ufficio tributario. In caso di mancata corrispondenza, l’Agenzia delle entrate richiederà di procedere ai necessari adeguamenti;
- se la Fattura Elettronica emessa non indica l’ammontare dell’Iva dovuta, spetta all’operatore italiano assolvere l’imposta, integrando il documento ricevuto via SDI.