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PROROGA AL 20 LUGLIO DEI VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI ISA

In data 28 giugno 2020, con il comunicato stampa n. 133, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato adottato un D.P.C.M. (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

 

La proroga, come di consueto, è stata disposta in base all’art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 241/1997, che consente, mediante D.P.C.M., di modificare i termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai primi 20 giorni.

 

In attesa della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, seppur il comunicato citi solo le imposte dirette e l’IVA, si ritiene che la proroga coinvolga anche il versamento del primo acconto e del saldo dell’IRAP come, pure, tutti i versamenti scaturenti dalla dichiarazione dei redditi quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa), l’IVIE e l’IVAFE, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

 

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, come per lo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Il comunicato stampa prevede espressamente che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario .

 

Come lo scorso anno, la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:

  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
  • partecipano a società, associazioni e imprese e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

La proroga dovrebbe applicarsi anche:

  • ai contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni;
  • al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto lo stesso deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

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