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LOMBARDIA IN GIALLO
dal 26 aprile le nuove misure di contenimento per la Regione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il 22 aprile il Decreto-Legge n. 52 che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, ed introduce dal 26 aprile alcune importanti novità per le zone gialle tra cui:

  • la possibilità di spostarsi da/verso altre regioni collocate in zona gialla o bianca,
  • l’incremento della percentuale di studenti che svolgono attività in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori),
  • la riapertura dei ristoranti, anche a cena, inizialmente solo all’aperto,
  • la riapertura, oltre che dei musei, anche dei cinema e dei teatri.

Il decreto prevede inoltre l`introduzione della certificazione verde per gli spostamenti da/verso zone rosse o arancioni.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile la Lombardia passa in “zona gialla”. Entrano pertanto in vigore su tutto il territorio regionale le disposizioni previste per tale fascia dal Decreto-Legge n. 52 nonché, per tutto quanto non diversamente disposto da tale decreto, le prescrizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021.

SPOSTAMENTI

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Tra le ore 5 e le ore 22 è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una abitazione privata abitata nel limite massimo di 4 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione (oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Tale disposizione resterà in vigore fino al 15 giugno.


Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o zona rossa sono consentiti a coloro che sono muniti della “certificazione verde Covid-19”.
Se tali spostamenti sono dovuti a comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, è invece sufficiente esibire l’autocertificazione.

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

Modello autodichiarazione

CERTIFICAZIONE VERDE

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o rossa che non siano dovuti a comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, sono consentiti alle persone munite della “certificazione verde Covid-19”.

Tali certificazioni, prodotte in formato cartaceo o digitale, possono comprovare:

 - lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19,
 - la guarigione dall’infezione da Covid-19,
 - l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.


La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ha una validità di 6 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria oppure dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Tale certificazione viene resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione. Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
La certificazione viene resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a séguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

ATTIVITA` COMMERCIALI E SERVIZI

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all`interno dei locali più del tempo necessario all`acquisto dei beni.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nelle giornate festive e prefestive resta confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all`interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all`Allegato 10 del DPCM del 2 marzo.

Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

BAR, RISTORANTI, DELIVERY E ASPORTO

Dal 26 aprile sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e anche a cena, nel rispetto dei limiti orari in cui sono consentiti gli spostamenti (dalle ore 5 alle ore 22).

A partire dal 1° giugno, in zona gialla, tali attività saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l`attività di confezionamento che di trasporto. La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi consultare le FAQ.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Allegati


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