CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO `SOSTEGNI`. ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER L`UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D`IMPOSTA
Il Decreto “Sostegni” prevede che “In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.”
La scelta della modalità di utilizzo dell’agevolazione - accredito diretto o compensazione - avviene nell’istanza per la richiesta del contributo.
La scelta – se ottenere il contributo con accredito su conto corrente o utilizzarlo come credito d’imposta – diventa irrevocabile dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha riportato, nell’area «Consultazione esiti» del portale Fatture e Corrispettivi, l’informazione del pagamento o del riconoscimento del contributo per usufruire del credito.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza accolta con esito positivo, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale al soggetto beneficiario o, a scelta irrevocabile del contribuente, riconosce il “credito di imposta”.
Il “credito d’imposta” è, quindi, utilizzabile in compensazione successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi” e il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, occorre utilizzare un apposito nuovo codice tributo.
L’Agenzia delle entrate con Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E ha istituito il seguente codice tributo:
- “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il Contributo a Fondo Perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti:
- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro;
- ammontare annuo massimo delle compensazioni;
- ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili.
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti. Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
La medesima risoluzione n. 24/E ha istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante tramite F24 “ELIDE”.
Pertanto, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
- “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
- “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
La Risoluzione n. 24/E precisa che in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.