LOMBARDIA IN ARANCIONE.
LE MISURE DI CONTENIMENTO IN VIGORE
da lunedì 12 aprile 2021
Da oggi, lunedì 12 aprile la Lombardia torna nella fascia arancione, che permette la riapertura delle attività del benessere, con particolare attenzione ad acconciatori ed estetiste.
Il DPCM 2 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, da lunedì 12 aprile la Lombardia passa in “zona arancione”.
Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 9 aprile l`Ordinanza regionale n. 738 con la quale dare avvio – a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021 – alla sperimentazione di opportune corse commerciali 'Covid-Tested' sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo).
Le corse potranno essere riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza.
In base al monitoraggio della sperimentazione si potrà, anche prima del 30 giugno, estendere l’iniziativa ad altre corse ferroviarie commerciali ed a lunga percorrenza.
L’Ordinanza n. 733 del 1° aprile in merito ad attività agricole, di controllo faunistico e attività di caccia e pesca rimane in vigore per i periodi in cui la Regione Lombardia è classificata in zona arancione oppure in zona rossa.
Infine, è ancora vigente l`Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.
SPOSTAMENTI:
Ricordiamo che in fascia arancio sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione tranne che per comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22.
In questa fascia oraria è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno dello stesso Comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro).
Chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti può inoltre spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dai confini comunali, anche per le visite verso un’altra abitazione privata. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (come indicato da specifica FAQ del Governo).
ATTIVITA` AL DETTAGLIO E SERVIZI:
Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all`interno dei locali più del tempo necessario all`acquisto dei beni.
Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all`interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all`Allegato 10 del DPCM del 2 marzo.
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
MISURE DI PROTEZIONE:
Sull`intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
- in tutti i luoghi all`aperto.
Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l`uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l`uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all`interno delle abitazioni private.
Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.