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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”: APPROVATO IL MODELLO DI ISTANZA
Al via da martedì 30 marzo 2021 la presentazione delle domande

Con Provvedimento del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto “Sostegni” (articolo 1, commi da 1 a 9, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - cd. Decreto Sostegni -), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

La documentazione è comprensiva anche di una guida operativa al cui interno sono anche evidenziati gli errori da evitare durante la predisposizione delle istanze, pena lo scarto delle medesime.

La presentazione dell’istanza potrà avvenire anche avvalendosi di un intermediario – tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.

Il contributo a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare, ordinariamente, fra il 30 marzo e il 28 maggio 2021. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

In assenza di tali deleghe il richiedente può conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario. L’intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all’avvenuto conferimento della delega barrando l’apposita casella e apponendo la firma nell’apposito campo, presenti nel modello dell’istanza.

Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

Per ogni istanza trasmessa, il sistema dell’Agenzia delle Entrate effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

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