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AUTOTRASPORTO MERCI
il recupero della tassa automobilistica

Como, 8 settembre 2010


L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il recupero di quota parte delle tasse automobilistiche pagate dalle imprese di autotrasporto merci per conto terzi per l’anno 2010.
Il credito di imposta spettante è così determinato: .
38,5% dell’importo pagato come tassa automobilistica per il 2010 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate; .
77% dell’importo pagato come tassa automobilistica per il 2010 per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. .
Per l’utilizzo del credito di imposta spettante l’impresa di autotrasporto merci per conto terzi deve compilare una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesti di non essere in condizione di difficoltà, di non aver ricevuto aiuti di stato illegali (ovvero di averli restituiti) e di usufruire del credito d’imposta ent6ro l’ammontare massimo di 500 mila € per il triennio 2008 – 2010 (contributi soggetti a “de minimiss” come a d es. decontribuzione del lavoro straordinario degli autisti applicata del 2008); la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere compilata utilizzando l’apposito modello reperibile come allegato al provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it; il modello va inviato mediante raccomandata semplice alla “Agenzia per le Entrate – Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129 – Pescara. .
Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6829 ed indicando come anno di riferimento il 2010, anno per il quale il credito viene concesso. .
Il credito di imposta deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è maturato sia relativa al periodo nel quale lo stesso è utilizzato; il credito di imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione della base imponibile Irap, inoltre, non rileva ai fini della diminuzione del pro – rata per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito (artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir). .

Riferimenti
tel.031 3161 fax 031 316.353

Contatti
categorie@apacomo.it


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