Le Notizie di Confartigianato Como

   Notizia generale

NUOVA LEGGE ANTIMAFIA
le novità per le imprese

Como, 8 settembre 2010


La legge n. 136 del 13 agosto 2010, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010 ed entrata in vigore il giorno 7 settembre ’10, contiene disposizioni di particolare importanza per le imprese che operano nel campo degli appalti pubblici di opere, servizi e forniture di beni agli Enti Pubblici. Si riepilogano brevemente tali disposizioni:

1. Tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture agli Enti pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società “Poste italiane Spa”, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture agli Enti Pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui sopra devono essere registrati sui tali conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il suddetto conto corrente dedicato per il totale dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi specifici. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi in questione possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Qualora l’impresa debba utilizzare le somme depositate sui conti correnti dedicati per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi ed alle forniture agli Enti Pubblici dovrà successivamente reintegrare tali importi mediante bonifico bancario o postale.

2. Codice Unico di Progetto
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, per ogni pagamento effettuato o riscossione ricevuta, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico; pertanto sarà compito della stazione appaltante richiedere il CUP e fornirlo alle imprese interessate; quindi qualora il CUP non fosse stato fornito e non fosse noto deve essere richiesto alla stazione appaltante.

3. Obblighi dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto di opere, servizi e forniture agli Enti Pubblici.
I soggetti economici coinvolti nell’esecuzione dell’appalto di opere, servizi e forniture agli Enti Pubblici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di beni, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Infine, la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di beni sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito dalla legge in oggetto.

4. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.
Per rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività' dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

5. Identificazione degli addetti nei cantieri.
La tessera di riconoscimento degli addetti nei cantieri, prevista dal del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi previsti dal citato decreto, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, deve contenere anche l’indicazione del committente.

6. Sanzioni
La violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulle comunicazioni di cui all’art. 3 della legge in oggetto (disposizioni esaminate nei punti 1, 2 e 3 della presente comunicazione) sono sanzionate secondo quanto stabilito dall’art. 6 della legge medesima.

Riferimenti
tel.031 3161 fax 031 316.353

Contatti
sindacale@apacomo.it


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