LA PROVINCIA DI COMO IN ZONA ARANCIONE RAFFORZATA
L’Ordinanza regionale in vigore dal 3 al 10 marzo, con eventuale proroga
La provincia di Como, insieme ad altri territori della Lombardia entra da domani 3 marzo in fascia arancione rinforzata. Di seguito gli effetti dell’Ordinanza Regionale 711 del 1° marzo 2021 (allegata).
Quali sono i territori interessati: tutti i comuni della provincia di Brescia e i comuni di Viadanica (BG), Predore (BG), Adrara San Martino (BG), Sarnico (BG), Villongo (BG), Castelli Calepio (BG), Credaro (BG) e Gandosso (BG), Soncino (CR).
A partire dal 3 marzo e fino al 10 marzo 2021 compreso, le misure previste per la fascia arancione “rafforzato” si applicano anche ai seguenti territori:
tutti i comuni della provincia di Como.
In provincia di Cremona, oltre alla città di Cremona, i comuni di: Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta.
In provincia di Mantova, i comuni di: Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po, Asola, Castelgoffredo, Casaloldo, Medole, Casalmoro, Castiglione delle Stiviere.
In provincia di Milano, i comuni di: Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano, Casarile.
In provincia di Pavia, i comuni di: Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò, Vidigulfo.
Fino al 10 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, ai territori sopra elencati si applicano le misure previste per le fasce arancioni (art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021), oltre alle ulteriori misure previste dalle Ordinanze regionali n. 705, n. 711 e n. 712. Per i territori già precedentemente collocati in fascia arancione, a partire dal 3 marzo riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).
SPOSTAMENTI
Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22, senza dover motivare lo spostamento.
Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
In base a quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 705, non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”), anche se ubicate in territori diversi da quelli elencati nell’Ordinanza.
Inoltre, chi non risiede nel territorio della Provincia di Brescia o dei Comuni sopra elencati, non può recarsi presso la propria “seconda casa” ubicata all’interno dei territori elencati nell`Ordinanza.
ISTRUZIONE
Le Ordinanze regionali n. 711 e n. 712 del 1° marzo definiscono, per i comuni ricompresi nella fascia arancione ‘rafforzata’, la sospensione della didattica in presenza fino al 10 marzo 2021, per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), Istituti tecnici superiori (ITS), percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché la sospensione delle scuole dell’infanzia.
Per i territori già precedentemente collocati in fascia arancione, riprendono dal 3 marzo i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).
Ai bambini e studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori elencati nell’Ordinanza, ma frequentano scuole o servizi aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.
Le attività di laboratorio sono sospese nelle scuole di ogni ordine e grado.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Sono inoltre previste altre deroghe specifiche: per approfondire consulta le FAQ.
È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta fermo, in ogni caso, il proseguimento di tali attività a distanza.
Agli studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori elencati nell’Ordinanza ma frequentano università aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza.
BAR, RISTORANTI, DELIVERY E ASPORTO
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e per enoteche e altre attività commerciali al dettaglio di vendita di sole bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l`attività di confezionamento che di trasporto.
ATTIVITÀ CULTURALI
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.
È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all`aperto.
LAVORO AGILE
Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del DPCM del 14 gennaio 2021 alle pubbliche amministrazioni aventi sede in questi territori e ai dipendenti di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri comuni della Lombardia che sono residenti o domiciliati nei territori elencati nell’Ordinanza n. 705.
MASCHERINE
Sui mezzi di trasporto pubblici è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica, oppure altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie diversi dalle mascherine di comunità.
ALTRE DISPOSIZIONI
È sospesa l’efficacia dell’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021, in relazione ad attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie.