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DECRETO LEGGE “NATALE”: I BENEFICIARI DEI NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Contributi a fondo perduto per le attività chiuse per legge a seguito delle ulteriori disposizioni restrittive introdotte con il decreto legge “Natale” (Decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del medesimo giorno ed in vigore dal 19 dicembre u.s.: si tratta, in particolare, dei servizi di ristorazione, per effetto delle chiusure obbligatorie previste per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, che vede l’Italia “rossa” o “arancione” (ai sensi del “calendario” previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto legge).

Il nuovo contributo è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella (Allegato 1 al decreto in commento):

CODICE ATECO (56 – ATTIVITA’ DEI SERIVZI DI RISTORAZIONE)

Allegato 1 D.L. 172/2020

561011

Ristorazione con somministrazione

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030

Gelaterie e pasticcerie

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042

Ristorazione ambulante

561050

Ristorazione su treni e navi

562100

Catering per eventi, banqueting

562910

Mense

562920

Catering continuativo su base contrattuale

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. DL “Rilancio”) e che non abbiano restituito il predetto ristoro.

L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi di tale decreto e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.

La disposizione agevolativa prevede inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del DL 34/2020. Sono quindi applicabili anche al contributo in esame le disposizioni in materia di sanzioni e controlli del precedente contributo. Inoltre, il contributo a fondo perduto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR (per effetto del richiamo operato al comma 7 dell’articolo 25 citato).

Anche la presente agevolazione, concorre (analogamente alle altre misure agevolative in materia di COVID-19) al limite di 800.000 euro previsto per impresa (Comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020)1863 final).

 


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