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FISCO: DAL PRIMO GENNAIO DEBUTTA LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La “Lotteria degli scontrini” troverà il suo debutto il prossimo 1° gennaio 2021. Con molta probabilità, se il legislatore confermerà la disposizione attualmente contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2021, sarà operativa soltanto per gli acquisti di beni o servizi effettuati attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia comunica”, tra le “Guide fiscali”, è stata pubblicata una guida, estremamente sintetica, con alcune indicazioni utili per l’esercente (si veda paragrafo 2) per partecipare e far partecipare i clienti alla Lotteria.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Lotteria_Scontrini_per_Esercenti.pdf/5e880e61-f6f1-a8ca-b5b9-f1a09c95062a

Ad oggi non si prospettano ipotesi di ulteriori proroghe, pertanto, si ricorda, agli esercenti già dotati di Registratore Telematico, di prendere contatto con i propri installatori per l’eventuale adeguamento del software. Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2021, scatterà l’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi (compresi i soggetti con Volumi d’affari inferiori a 400.000 euro).

Per quanto riguarda i prezzi relativi all’adeguamento dei Registratori Telematici, si fa presente che Comufficio (l’Associazione di categoria che rappresenta i produttori ed installatori di Registratori Telematici), nel corso di una odierna diretta web organizzata dall’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che, a quanto risulta alla medesima, nessun onere viene richiesto all’esercente per l’adeguamento da “remoto” dei Registratori Telematici; ha, invece, precisato che mediamente l’adeguamento “in presenza” comporta un onere di 70 euro, analogamente all’acquisto del lettore del “codice Lotteria” per cui viene richiesto, in media, il costo di 70 euro.

E’ stato richiesto, all’Amministrazione Finanziaria, un incremento del credito d’imposta per l’acquisto/adeguamento del RT (attualmente stabilito rispettivamente in 200 euro e in 50 euro per le sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020) e la conferma che rientrino nell’ambito del credito anche le spese sostenute per gli adeguamenti successivi alla prima installazione dei Registratori Telematici (tra cui quello da effettuare per la “Lotteria dei corrispettivi”, o per la versione 7.0 delle specifiche tecniche).

Inoltre, è stata fatta presente la necessità che la segnalazione da parte del consumatore finale, del rifiuto ad acquisire il codice lotteria (situazione di cui l’Agenzia delle Entrate potrà tenerne conto nell’ambito della attività di analisi del rischio di evasione) non divenga operativa immediatamente dal 1° gennaio 2021, bensì in un momento successivo, non prima del 1° aprile 2020, dando pertanto modo e tempo agli esercenti di adeguarsi ai nuovi adempimenti.

Al fine di ristorare gli esercenti di più piccole dimensioni (con ricavi/compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro) dai costi collegati alla gestione dei pagamenti elettronici, si ricorda che dal 1° luglio 2020 è riconosciuto un credito d’imposta a favore di imprese, arti e professioni che accettano pagamenti elettronici tracciabili dai soli consumatori finali. Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ed è utilizzabile con il codice tributo 6916 esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese. Nell’ambito della disciplina in esame sono previsti specifici obblighi informativi:

  • gli operatori finanziari, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico,  devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta,
  • i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e le modalità di trasmissione sono state definite da apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (n. 181301 del 29 aprile 2020), mentre per le comunicazioni da inviare agli esercenti è stato predisposto Provvedimento della Banca d’Italia in data 21 aprile 2020. In virtù di tale ultimo provvedimento, è previsto che le informazioni da trasmettere agli esercenti (per via telematica, tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento), sono le seguenti:

  • l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

E’ stato richiesto, su tale ultimo aspetto, un incremento della percentuale del credito d’imposta spettante.


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