RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NON AUTOMATICO
nei casi in cui il medesimo non venga liquidato in maniera automatica da parte dell’Agenzia delle entrate
Pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate riguardante le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Ristori 1) e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori 2).
Il provvedimento approva il modello dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto – previsto per i titolari di partita IVA che presentano un codice di attività prevalente rientrante rispettivamente nell’elenco di cui all’Allegato 1 al D.L. n. 137/2020 (così come modificato dall’articolo 1 del D.L: n. 149/2020) e nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020.
Al riguardo si ricorda che:
- l’art. 1 del D.L. n. 137/2020 (Ristori 1) al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto Ristori 1.
- L’art. 2 del D.L. n. 149/2020 (Ristori 2) al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il P.C.M. del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto Ristori 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del decreto Ristori 2 ( c.d. zone rosse).
- L’istanza non deve essere presentata, in quanto la liquidazione del contributo avviene con modalità automatica, se il beneficiario aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio”, a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 (dal 25 giugno 2020 al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del deceduto) e non lo ha riversato totalmente.
Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
La base di calcolo del contributo è determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Le percentuali sono le seguenti:
- 20% con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro,
- 15% con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro,
- 10% con ricavi o compensi superiori a un milione di euro,
nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020.
E’ comunque garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando le suddette percentuali a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore nullo o positivo, la base di calcolo è pari agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Agli importi così determinati vengono dall’Agenzia delle Entrate applicate le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori 1 o nell’Allegato 2 al decreto Ristori 2 a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario.
In ogni caso l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.
Per attività prevalente l’Agenzia delle Entrate intende quella dichiarata in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9 presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso in base al codice ATECO prevalente presente in Anagrafe Tributaria alla data del 25 ottobre 2020.
La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante:
- i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Fino al 15 gennaio 2021 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza, trasmessa tra il 20 novembre 2020 e il 15 gennaio 2021, sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).
Qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i citati controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A..
Coloro che hanno ottenuto l’accredito del contributo di cui all’articolo 25 del D.L. n. 34/2020, ottenuto a seguito della presentazione della relativa Istanza nel periodo compreso tra il 15 giugno – 13 agosto 2020 (o dal 25 giugno – al 24 agosto 2020 dagli eredi che proseguono l’attività del de cuius), l’erogazione del contributo avviene in modalità automatica. L’ammontare del nuovo contributo è pari all’importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto dell’eventuale importo restituito con il modello F24 o stornato dalla banca, e moltiplicato per una delle percentuali indicate negli Allegati 1 e 2, rispettivamente, ai decreti Ristori 1 e Ristori 2.
Prospetto di sintesi:
ART. 1 DECRETO “RISTORI 1” |
ART. 2 DECRETO “RISTORI 2” |
|
A CHI SPETTA |
Titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente con riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del decreto “Ristori 1” |
Titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nelle regioni “rosse” e con riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 2 del decreto “Ristori 2” |
MISURA DEL CONTRIBUTO |
Contributo del decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata nell’allegato 1 del decreto “Ristori 1* |
Contributo del decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata nell’allegato 2 del decreto “Ristori 2” |
MODALITÀ DI EROGAZIONE |
Con accredito automatico per gli aventi diritto che hanno già percepito il Contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio” (art. 25) o su presentazione di istanza |
Con accredito automatico per gli aventi diritto che hanno già percepito il Contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio” (art. 25) o su presentazione di istanza |
*Per gli operatori con attività prevalente esercitata con i codici Ateco
- 561030 – gelaterie e pasticcerie
- 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina
- 551000 – alberghi
con domicilio o sede operativa nelle regioni “arancioni” e “rosse”, è prevista una maggiorazione del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 del decreto “Ristori”.