IL SOSTEGNO AI NEGOZI E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEI CENTRI STORICI DELLE CITTÀ D’ARTE
Dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza `Covid 19`
E’ stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 novembre 2020 (prot. n. 0352471/2020) il modello dell’Istanza, con le relative istruzioni, per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104).
L’Istanza può essere inviata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021.
L’articolo sopra citato ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo delle presenze dei turisti stranieri.
La norma prevede espressamente che il contributo spetti anche ai soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), ed, in tal caso, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni e non alla sola zona A degli stessi.
Sono ammesse al contributo solo le attività svolte in regime d’impresa (escluse, quindi, le attività artistiche e professionali) di cessioni di beni o prestazione di servizi effettuate nei confronti dei privati (la norma parla di operazioni effettuate “al pubblico”). Dovrebbero, pertanto, essere escluse le attività BtoB (Business to Business rapporto tra soggetti iva) anche in considerazione della ratio della norma tesa a ristorare le attività dei centri storici che hanno risentito pesantemente del calo di presenze turistiche straniere.
I comuni o le città metropolitana (l’elenco dei comuni è riportato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza) interessate dall’agevolazione sono quelli che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, hanno registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, ritratti da attività localizzate nelle aree sopra indicate, del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (periodo imposta 2019), la percentuale è del:
- 15% con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro,
- 10% superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro,
- 5% superiori a un milione di euro.
E’ garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo non è cumulabile ,con quello di cui all’articolo 58 del decreto, per le imprese della ristorazione ivi indicate che possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una Istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.
L’Istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto legge 104/2020, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Istanza è predisposta e viene trasmessa in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di controlli è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’Istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’Istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° luglio 2020.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate esegue una serie di controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati contenuti nell’Istanza con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria sui dati presenti nell’Istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che possono determinare lo scarto dell’Istanza.
Nel periodo compreso tra il 18 novembre 2020 e il 14 gennaio 2021 è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa nel periodo compreso tra il 18 novembre 2020 e il 14 gennaio 2021 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 14 gennaio 2021. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
ALLEGATO
ELENCO COMUNI
CODICE CATASTALE | COMUNE | PROVINCIA | RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI |
---|---|---|---|
L736 | Venezia | VENEZIA | 42,6 |
L746 | Verbania | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 26,0 |
D612 | Firenze | FIRENZE | 21,5 |
H294 | Rimini | RIMINI | 15,3 |
I726 | Siena | SIENA | 11,6 |
G702 | Pisa | PISA | 9,9 |
H501 | Roma | ROMA | 7,6 |
C933 | Como | COMO | 7,2 |
L781 | Verona | VERONA | 6,4 |
F205 | Milano | MILANO | 5,8 |
L500 | Urbino | PESARO E URBINO | 5,7 |
A944 | Bologna | BOLOGNA | 4,2 |
E463 | La Spezia | LA SPEZIA | 4,2 |
H199 | Ravenna | RAVENNA | 4,2 |
A952 | Bolzano | BOLZANO-BOZEN | 4,1 |
A794 | Bergamo | BERGAMO | 3,8 |
E715 | Lucca | LUCCA | 3,7 |
F052 | Matera | MATERA | 3,4 |
G224 | Padova | PADOVA | 3,3 |
A089 | Agrigento | AGRIGENTO | 3,3 |
I754 | Siracusa | SIRACUSA | 3,0 |
H163 | Ragusa | RAGUSA | 3,0 |
F839 | Napoli | NAPOLI | 2,2 |
B354 | Cagliari | CAGLIARI | 1,8 |
C351 | Catania | CATANIA | 1,7 |
D969 | Genova | GENOVA | 1,6 |
G273 | Palermo | PALERMO | 1,3 |
L219 | Torino | TORINO | 1,3 |
A662 | Bari | BARI | 1,3 |
Istanza contrr r ibuto fondo perduto Centri Storici_istruzioni.pdf
Istanza contribuu to fondo perduto Centri Storici_modello.pdf