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LA NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEL MINISTERO DELLA SALUTE D`INTESA CON LA REGIONE
Stop ai centri commerciali nel week end e didattica a distanza. Coprifuoco da giovedì 22 ottobre in vigore fino al 13 novembre

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.

Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di: grandi strutture di vendita,

esercizi commerciali al dettaglio presenti all`interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori. Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti; con la chiusura degli esercizi pubblici all`ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze; è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico; è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l`intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.

Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

nuovo_modello_autodichiarazione_editabile.pdf

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

In allegato anche il modulo editabile dell`autodichiarazione prevista dall`Ordinanza congiunta Ministero della Salute, Regione Lombardia.


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