CREDITO DI IMPOSTA PER L`ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI. I CHIARIMENTI DELL`AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito agli oneri documentali per la corretta fruizione del credito di imposta investimenti in beni strumentali. In particolare, si segnala che i chiarimenti appena emanati sono stati fortemente sollecitati nei mesi scorsi dalla Confartigianato in quanto, tale criticità rischiava di far decadere molti contribuenti dall’agevolazione.
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta la legge n. 160/2019 dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”.
In particolare, i soggetti per poter godere dell’agevolazione hanno l’obbligo di conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Tale prova documentale viene rispettata se in fattura sono esposti gli estremi delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nelle recenti risposte ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti:
- in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
- la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
In sostanza l’Agenzia delle Entrate conferma che, sebbene il mancato rispetto di tale onere documentale possa comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione, è possibile comunque regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.
Le motivazioni indicate a sostegno della tesi per la corretta regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura contenute nelle risposte ad interpello n. 438 e n. 439 sono mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini di cui all’articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013 e sono le seguenti:
- in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile (circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019). Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 13/E/2018), vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.