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FISCO: L`ADEGUAMENTO DELLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L’avvio generalizzato della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi avverrà obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021: da tale data, pertanto, con eccezione dei soggetti esonerati, tutti gli esercenti, indipendentemente dal volume di affari, dovranno essere dotati di Registratori Telematici.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2020 sono state approvate le nuove specifiche RT (versione 10) e il nuovo Allegato – Tipi di Dati per i corrispettivi (versione 7.0), con cui i Registratori telematici e il documento commerciale devono essere adeguati per acquisire il “Codice Lotteria” fornito dal cliente e, attraverso la trasmissione dei relativi dati, poter consentire la partecipazione del medesimo alle estrazioni periodiche.

Attraverso l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche, inoltre, sono state risolte numerose criticità segnalate dalla Confederazione nei mesi scorsi (prestazioni di servizi non riscosse, resi, annulli, etc.), in modo tale da eliminare i disallineamenti sulle liquidazioni periodiche dell’IVA che avrebbero potuto presentarsi.

Dal 1° gennaio 2021, i corrispettivi, potranno essere trasmessi soltanto nel rispetto delle nuove specifiche tecniche. E’ pertanto necessario, per gli esercenti già dotati di Registratore Telematico, prendere contatti con i propri installatori per l’esecuzione degli adeguamenti, in modo tale da essere pronti per l’avvio definitivo del processo dal 1° gennaio 2021.

Con la fine del “periodo transitorioalla data del 31 dicembre 2020, inoltre, diventa quanto mai urgente superare le criticità relative all’attuale aspetto sanzionatorio della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: la Confederazione, nelle sedi competenti, presenterà le opportune modifiche per far sì che l’omessa trasmissione dei corrispettivi, in presenza di memorizzazione degli stessi, sia sanzionata in misura diversa e più lieve (preferibilmente, in misura fissa), in considerazione della scarsa pericolosità della violazione ai fini dei controlli.


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