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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: CONFARTIGIANATO CHIEDE LA POSSIBILITA` DI FAR RIPRESENTARE O RETTIFICARE LE ISTANZE GIA` INVIATE PER IL CORRETTO RICONOSCIMENTO.

Con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge n. 34/2020 avente ad oggetto il Contributo a Fondo Perduto sono state segnalate, nel periodo di invio delle istanze, criticità da parte delle imprese che ne avevano i requisiti per richiederlo.

Il contributo era concesso mediante presentazione di un’istanza da presentarsi esclusivamente in via telematica dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

L’Agenzia delle Entrate erogava il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, dopo aver effettuato una breve istruttoria.

Le modalità attuative per il riconoscimento del Contributo a Fondo Perduto sono consistite, a seguito della presentazione dell’istanza, nel rilascio di una prima ricevuta che ne attestava la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro sette giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico vi era il rilascio di una seconda ricevuta che attestava l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto della stessa con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso di accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento, non era possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre era consentita la presentazione di una istanza di rinuncia.

Nel periodo di invio delle istanze da parte dei soggetti beneficiari del contributo sono sorte diverse problematiche relative a:

  • errata indicazione dell’IBAN su cui effettuare l’accredito del contributo;
  • erogazione delle somme in misura superiore/inferiore rispetto a quelle spettanti a causa di incertezze applicative o per meri errori di calcolo;
  • ricevute di scarto a ridosso della chiusura del termine di presentazione delle istanze.

Con documenti di prassi l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire istruzioni nel caso di erogazione di somme in misura maggiore rispetto a quelle spettanti e/o non proprio spettanti ma non ha fornito soluzioni in caso di somme erogate in misura inferiore a quelle dovute e/o in caso di IBAN errati. In caso di rilascio della seconda ricevuta di accoglimento o del pagamento del contributo, se antecedente la notifica della seconda ricevuta, il sistema non ha consentito la presentazione di istanze correttive/integrative da parte dei soggetti beneficiari, di fatto negando il contributo legittimamente spettante.

La conseguenza di tale situazione era quello di aprire procedure di contenzioso con l’amministrazione finanziaria.

Al riguardo la Confartigianato ha sollecitato più volte l’Agenzia delle Entrate a prevedere, invece, la possibilità di far ripresentare o rettificare le istanze già inviate per il corretto riconoscimento del contributo. In particolare, è stato richiesto un intervento finalizzato ad ammettere la possibilità che tali istanze possano formare oggetto di integrazione a favore, sulla considerazione che la stessa costituisce una dichiarazione di scienza, ammettendone la sua emendabilità. In assenza di tale possibilità si limita il diritto soggettivo del contribuente a ricevere il legittimo contributo.

A tal riguardo si profila un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate diretto a consentire la ripresentazione di istanze integrative. La riapertura dovrà consentire anche la presentazione di istanze rettificative di quelle scartate dalla procedura telematica.


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