MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE SUBORDINATE AL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 luglio 2020, C 218, la Comunicazione della Commissione europea riguardante la “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03)”.
La terza modifica del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” include nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato le microimprese e piccole imprese, anche se rientranti nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (a meno che abbiano rimborsato o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (a meno che non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).
La Commissione, tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento in operazioni transfrontaliere, ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all’interno dell’UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.
Per microimprese e piccole imprese si intendono le imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato annuo e/o bilancio annuale.
Viene così confermato che, per le micro e piccole imprese, costituite nella forma di società di capitali o società di persone, con riguardo alla nozione di impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non occorre più avere riguardo alla circostanza:
- per le società di capitali, della perdita per più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- per le società di persone, della perdita per più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate di cui al punto 22, lettera c) del medesimo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03)”.
Tra gli aiuti la cui spettanza è subordinata al “rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19” e successive modifiche» rientrano, come espressamente previsto dalle norme istitutive, le seguenti agevolazioni:
- non debenza del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’IRAP (art. 24 comma 3 del D.L. 34/2020);
- credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 comma 9 del D.L. 34/2020);
- credito di imposta per l’adeguamento sanitario degli ambienti di lavoro (art. 120 comma 5 del D.L. 34/2020).
Inoltre, il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla “Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final” come modificato per la terza volta con Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2020, è applicabile anche al contributo a fondo perduto, (art. 25 del DL 34/2020), relativamente alla quale la circolare dell’Agenzia Entrate 13 giugno 2020, n. 15/E (§ 7) ha chiarito che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019” in base alla definizione di cui all’art. 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”.