FISCO: PROROGA AL 20 LUGLIO DEL TERMINE VERSAMENTI IN SCADENZA IL 30 GIUGNO PER I CONTRIBUENTI PER I QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ISA
Con Decreto del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.) dei Ministri del 27 giugno 2020 è stata formalizzata la proroga al 20 luglio 2020 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap (per i soggetti che non beneficiano delle condizioni per l’applicazione dell’esclusione del versamento art. 24 Decreto Legge n. 34/2020) e dell’Iva, correlata ai componenti positivi dichiarati per migliorare il livello di affidabilità, in scadenza al 30 giugno 2020 per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA).
Si evidenzia che per quanto concerne il versamento dell’IVA il testo del D.P.C.M. diverge da quello degli anni precedenti in quanto parla unicamente di spostamento del versamento dell’IVA dovuta per migliorare il profilo di affidabilità fiscale e non, anche, del versamento dell’IVA annuale che il contribuente può decidere di posticipare sino al termine di versamento delle imposte sui redditi. Su tale aspetto è necessario un chiarimento ufficiale.
Il testo del DPCM, conferma che la proroga interessa i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, la proroga disposta dal già menzionato DPCM prevede che i versamenti possano essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Al ricorrere delle condizioni sopra riportate, come confermato dal DPCM, risultano interessati dallo slittamento al 20 luglio anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019:
- applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio;
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.