COVID E INFORTUNI. INAIL CHIARISCE E DELIMITA I PROFILI DI RESPONSABILITA` DEL DATORE DI LAVORO
Una vittoria delle imprese grazie all`azione di Confartigianato
Le azioni sindacali poste in essere da Confartigianato nei confronti di Inail, Governo e Parlamento, sul delicato tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio di un proprio dipendente in occasione di lavoro, ha ottenuto un primo, parziale ma significativo risultato.
Attraverso una propria nota infatti l`Inail nel fornire precisazioni in ordine alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro sembrerebbe preludere ad un cambiamento di indirizzo rispetto alla tesi della presunzione semplice di origine professionale del contagio e, quindi, del conseguente infortunio sul lavoro.
Ma non solo, uno specifico emendamento troverà spazio nella conversione in Legge di uno dei decreti all’attenzione del Parlamento.
Intanto l’Inail ha chiarito che dal riconoscimento eventuale dell’infortunio sul lavoro (che richiede l’occasione di lavoro, e quindi la dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico fra l’attività lavorativa svolta e il contagio) non discende sempre e comunque l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
In altre parole, i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento - ai sensi della normativa su salute e sicurezza sul lavoro - della responsabilità civile e penale del datore di lavoro per violazione delle norme di prevenzione sono differenti e solo in taluni casi appaiati.
La responsabilità datoriale per infortunio va attentamente indagata ed accertata, attraverso la dimostrazione del dolo o della colpa del datore di lavoro, i cui criteri si appalesano, pertanto, in modo differente da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
Ciò proprio in relazione al principio che il Covid-19, per la molteplicità delle modalità di contagio è un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione e che, pertanto, non possono essere addossate ai datori di lavoro responsabilità improprie e conseguenti rischi di ingiustificato contenzioso.
La precisazione dell’Istituto assicurativo è consultabile sul sito dell`Istituto cliccando qui