NO AL RISCHIO PENALE DELL`INFORTUNIO
PER COVID-19
L`allarme di Galli, Confartigianato Como: le imprese rischiano oltre al danno anche la beffa
C’è il rischio di un processo penale per i datori di lavoro nel caso un loro dipendente si ammalasse di Covid-19: un rischio che, in assenza di ulteriori chiarimenti, potrebbe coinvolgere tutti, non solo i negligenti, ma anche chi abbia messo in atto tutte le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie, in accordo con il Protocollo del 24 aprile scorso.
“Oltre al danno la beffa – commenta il Presidente di Confartigianato Como Roberto Galli – Gli imprenditori, già tartassati da moltissimi costi legati all’emergenza Covid-19, rischiano anche di vedersi citare in giudizio dopo tutti gli sforzi sostenuti per lavorare in sicurezza. Parliamo di costi legati alla sorveglianza sanitaria e alla gestione della sicurezza, di spese e difficoltà per procurarsi i dpi, di costi sostenuti per agevolare i trasporti personali casa-lavoro dei propri dipendenti, per implementare lo smart working, per stipulare coperture assicurative RC per azienda e dipendenti. E ancora dei costi legati alle assenze e sostituzione di dipendenti, uniti a quelli per accedere ai finanziamenti bancari, per recuperare i crediti insoluti, per assicurarsi le materie prime con nuove modalità. Un elenco nemmeno esaustivo, ma già lunghissimo. Vogliamo aggiungere anche il rischio penale? Sembra proprio che gli ostacoli per ripartire si accumulino giorno dopo giorno, rischiando di paralizzare soprattutto le piccole imprese”.
Da quando l`Inail ha equiparato il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze del caso, la preoccupazione degli imprenditori per garantire la sicurezza massima sul luogo di lavoro, per sè stessi e per tutti i propri collaboratori, è diventata allarme: “Non entro nei dettagli giuridici - prosegue Galli - ma credo che non possa essere attribuita all`imprenditore una responsabilità penale se questo ha messo in campo in azienda tutte le protezioni individuali e tutti gli accorgimenti richiesti dai vari Protocolli e svolga anche una azione di controllo. La pandemia è un fatto esogeno all`azienda, inoltre molti possono essere i punti critici di questa interpretazione: come dimostrare che il virus sia stato contratto in azienda e non fuori? E come considerare la possibilità che, nonostante tutte le precauzioni e i controlli, ci possano essere dipendenti asintomatici?”
“E’ necessario che chi rispetta le norme di sicurezza non incorra in responsabilità penali legate a eventuali positività dei propri dipendenti – continua Galli – Chiediamo, di fatto, che siano previste nel prossimo Decreto Rilancio garanzie certe a tutela degli imprenditori che sono i regola in termini di messa in sicurezza di lavoratori e luoghi di lavoro.
Moltissime imprese, già stremate dalle pesanti conseguenze economiche della pandemia, rischiano altrimenti di non sopravvivere agli ulteriori costi che potrebbero derivare da eventuali sanzioni correlate anche a questa possibilità”.
Ciò anche alla luce dei principi comunitari in materia – conclude Galli – introdotti dalla Direttiva 89/391/CEE del Consiglio Europeo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che a chiare lettera stabilisce la facoltà degli Stati membri di prevedere l`esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.