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COVID 19 - DECRETO LEGGE LIQUIDITA`: LE RICHIESTE DI CONFARTIGIANATO IN MATERIA FISCALE

Il Segretario Generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, intervenuto in videoconferenza all’audizione sul Decreto liquidità presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, ha tra l’altro affermato come il rinvio e l’alleggerimento degli adempimenti fiscali siano fondamentali nella sequenza di interventi per consentire la ripresa.

Nel documento consegnato alle Commissioni, i cui contenuti sono stati riassunti nel corso dell’audizione, sono state puntualmente indicate le richieste della Confederazione, in particolare:

  • sospensione dei versamenti di giugno 2020, compreso il versamento della prima rata di IMU relativa agli immobili strumentali alle attività d’impresa e di lavoro autonomo che andrebbe effettuato unitamente alla seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020;
  • ripresa di tutti i versamenti sospesi non prima di agosto 2020 anche mediante rateazione in 12 rate mensili a decorrere sempre dal mese di agosto 2020;
  • proroga a settembre 2020 dei versamenti delle imposte a saldo ed in acconto risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al periodo d’imposta 2019 come avvenuto, peraltro, lo scorso anno in relazione ai soggetti per i quali erano applicabili gli ISA;
  • in materia di ISA, necessità di introdurre, in relazione al periodo d’imposta 2020, la sospensione dell’operatività che richiede all’Agenzia delle Entrate e al Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, di tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale raggiunto nel citato periodo di imposta 2020. Si è dell’avviso, infatti, che il periodo di imposta 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, debba essere considerato come un periodo straordinario di “non normale svolgimento delle attività”;
  • introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del riporto all’indietro delle perdite (cosiddetto “carry back” già presente in altri ordinamenti fiscali europei), che consente di riliquidare l’imposta degli esercizi precedenti a quello di realizzo della perdita, ottenendo il rimborso delle somme già versate. Tale soluzione permetterebbe alle tante imprese che a seguito del lockdown chiuderanno in perdita i bilanci del 2020, di poter compensare tale perdita con il risultato positivo del 2019, riliquidando a loro favore l’imposta eventualmente già versata. Sempre in relazione alle perdite sofferte per il 2020 vanno eliminate le soglie, oggi vigenti, legate alla percentuale del reddito imponibile come misura massima di utilizzo della perdita stessa negli anni successivi;
  • in materia di acconti di imposta, prevedere un innalzamento della tolleranza che rende non applicabili le sanzioni dal 20% al 50%;
  • la straordinarietà del momento, unitamente all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, deve portare all’abrogazione di adempimenti divenuti ridondanti e che sottraggono liquidità alle imprese (ad esempio, il regime dello split payment e del reverse charge), nonché la riduzione dall’8% al 2% della ritenuta applicata sui bonifici che danno diritto a detrazioni d’imposta. La capacità di cogliere attraverso i flussi telematici la formazione di basi imponibili e, coerentemente, le relative imposte, dovrebbe inoltre consentire l’innalzamento, da 5.000 euro a 50.000 euro, del limite che rende obbligatoria l’apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA;
  • proroga delle misure finalizzate al sostegno degli investimenti produttivi, quali i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi come pure di quelli connessi ad Impresa 4.0;
  • proroga dei bonus che danno diritto a detrazioni di imposta: in particolare, si fa riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia e bonus mobili, riqualificazione energetica, bonus facciate e bonus verde in scadenza a fine 2020;
  • conferma, con apertura a tutti gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, del riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione nel caso in cui si sia verificato un calo di fatturato/corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente. Il credito andrebbe riconosciuto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 ed il medesimo non deve rilevare ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • sempre in tema di canoni di locazione, al fine di evitare, considerata la grave crisi economica determinata a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19, che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi ad immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli stessi in capo ai proprietari, andrebbe allineato il trattamento fiscale della mancata percezione dei canoni non abitativi a quello già previsto per quelli abitativi. In pratica, in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento i canoni non percepiti relativi di immobili non ad uso abitativo non devono concorrere a formare il reddito del periodo e al momento della loro eventuale riscossione dovranno essere tassati separatamente;
  • abrogazione della disciplina sulle cosiddette società di comodo: è impossibile pensare di mantenere in vigore una normativa che prevede un reddito minimo per le imprese basato su percentuali di redditività degli asset aziendali;
  • necessità di rivedere la disciplina sul riconoscimento fiscale delle perdite su crediti innalzando le soglie di valore dei crediti (2.500 euro ovvero 5.000 euro per le imprese di maggiori dimensioni) e riducendo il lasso temporale (sei mesi) che deve intercorrere dalla relativa scadenza.

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