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REGIME FORFETARIO: I CHIARIMENTI DELL`AGENZIA  SULLA DECORRENZA DELLA NUOVA CAUSA OSTATIVA E DELLA NUOVA CONDIZIONE DI ACCESSO

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto indicato dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con la risposta al doppio question time del 5 febbraio 2020 in merito alla decorrenza della nuova causa ostativa e della nuova condizione di accesso al regime forfettario, entrambe introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

In particolare, nella citata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate formalizza tale chiarimento prevedendo che le stesse operino già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti, nell’anno 2019, hanno superato i limiti stabiliti.

Con riferimento ai requisiti di accesso, la nuova disposizione di legge stabilisce che possono applicare il regime forfettario i contribuenti che, al contempo, nell’anno precedente hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro.

Tale nuova condizione di accesso ripropone la precedente previsione normativa ma con una soglia più elevata (20.000 euro in luogo dei 5.000 euro precedentemente previsti).

Per quanto riguarda, invece, le cause di esclusione, la Legge di Bilancio 2020 ne ha introdotta una nuova, precludendo il regime in esame ai contribuenti che nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.

I dubbi connessi alle riproposte cause ostative e condizioni di accesso erano pertanto principalmente riconducibili alla decorrenza delle novità normative, pertanto con la risoluzione n. 7/E, l’Amministrazione finanziaria confermando quanto già indicato dal MEF ((Ministero dell’Economia e delle Finanze) nega l’applicazione posticipata della causa di esclusione sul cumulo dei redditi da lavoro oltre i 30mila euro reintrodotta per il regime forfettario dalla legge di Bilancio e afferma che le modifiche apportate al regime con la legge di Bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait, pertanto il requisito (20mila euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30mila euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di tali soglie.

L’Agenzia delle Entrate conclude che escono dal regime forfetario dal 2020 coloro che hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro e coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente per più di 30 mila euro nel 2019.


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