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CORRISPETTIVI TELEMATICI: NESSUNA SANZIONE PER TRASMISSIONE ENTRO IL 30 APRILE 2020 DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL 2^ SEMESTRE 2019

Le sanzioni previste per la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi saranno applicate solo in caso di trasmissione telematica, riferita al secondo semestre del 2019, successiva al termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020), ovvero omessa dopo tale data.

L’interpretazione, contenuta nella risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, recepisce la richiesta avanzata dalla Confederazione con cui si chiedeva di riequilibrare le sanzioni applicabili differenziando l’ipotesi più grave della mancata memorizzazione rispetto a quella della tardiva od omessa trasmissione pur in presenza di memorizzazione.

La sanzione è pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio.

Quindi, alla luce della risoluzione n. 6/E/2020, nessuna sanzione è applicabile se i contribuenti, tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019:

  • hanno emesso (e continuano ad emettere) fattura;
  • hanno emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa per certificare le operazioni compiute fino al 31 dicembre 2019, e:
  1. hanno trasmesso i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, liquidando correttamente l’IVA: la procedura “transitoria” è stata prevista dal provv. 4 luglio 2019 e dalla circolare n. 15/E/2019;
  2. trasmetteranno (nel caso di omissione dell’adempimento) i dati dei corrispettivi giornalieri entro il 30 aprile 2020, liquidando correttamente l’IVA.

Le sanzioni sopraindicate sono, quindi, applicabili unicamente nel caso in cui la trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 avvenga successivamente al 30 aprile 2020, oppure è omessa anche dopo tale data.


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