ESCLUSO DAL FORFETARIO DAL 2020 CHI HA PERCEPITO REDDITI LAVORO DIPENDENTE OLTRE € 30.000 E CHI HA EROGATO STIPENDI OLTRE € 20.000
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto due nuove condizioni per l’applicazione del regime forfetario. La prima condizione di accesso, che consente l’adesione a coloro che hanno sostenuto, nell’anno precedente, spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori (art. 50, comma 1, lettere c e c-bis), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati (art. 53, comma 2, lettera c).
La seconda, invece, è una causa di esclusione, e dispone che: “non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro”.
Le predette condizioni hanno creato una serie di dubbi in merito alla loro decorrenza e di conseguenza sono state presentate due interrogazioni parlamentari alle quali in data 5 febbraio 2020 in commissione finanze alla Camera il sottosegretario Villarosa ha fornito risposta.
In tale replica di fatto il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) nega l’applicazione posticipata della causa di esclusione sul cumulo dei redditi da lavoro oltre i 30mila euro reintrodotta per il regime forfettario dalla Legge di Bilancio e afferma che le modifiche apportate al regime con la legge di Bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait, pertanto il requisito (20mila euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30mila euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento» di tali soglie.
Secondo il Mef non è ravvisabile alcun contrasto con lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) e quindi non è applicabile la linea interpretativa stabilita dalle Entrate con la circolare 9/E/2019 con cui era stata concessa maggiore flessibilità nella verifica sulla causa ostativa della detenzione di partecipazioni in Srl. In quella occasione era stato stabilito, infatti, che nel 2019 il contribuente poteva continuare ad applicare il regime forfettario nel 2019, ma avrebbe dovuto rimuovere la causa ostativa (la quota nella Srl) entro la fine del 2019, altrimenti sarebbe fuoriuscito dal 2020.
Per quanto riguarda invece il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e/o assimilati oltre i 30mila euro, c’era già un precedente “sfavorevole” ai contribuenti. La circolare 10/E/2016, in relazione alla stessa clausola inserita dalla legge di Bilancio 2016 (legge 208/2015), ne aveva sancito l’applicazione immediata senza alcuna possibilità di un anno sabbatico.
Sulla base di tale motivazioni, quindi, il Mef conclude che escono dal regime forfetario dal 2020 coloro che hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro e coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente per più di 30 mila euro nel 2019.